Notizia originaria del 18 marzo 2024, aggiornata nelle parti in corsivo e sottolineato – Con comunicato stampa odierno l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha comunicato l’accreditamento dell’Organismo di monitoraggio (OdM) per l’applicazione del Codice di condotta sulle attività di teleselling e di telemarketing, con provvedimento del 7 marzo 2024.
Il Codice di condotta in materia di telemarketing e teleselling e l’accreditamento dell’Organismo di monitoraggio (provvedimento n. 148, adottato con delibera del Garante Privacy del 7 marzo 2024) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo 2024.
Lo scorso anno (con provvedimento del 9 marzo 2023) l’Autorità aveva approvato il summenzionato Codice, con l’obiettivo di tutelare gli utenti dalle chiamate indesiderate: con l’approvazione dell’OdM, pertanto, si è completato l’iter per la piena applicazione del Codice di condotta che regola le attività di teleselling e di telemarketing.
L’Autorità ha ritenuto che l’OdM proposto da associazioni di committenti, call center, teleseller, list provider e associazioni di consumatori, sia in possesso dei requisisti previsti dal GDPR, tra cui un adeguato livello di competenza, indipendenza e imparzialità per lo svolgimento dei compiti di controllo sull’applicazione del Codice, da parte degli aderenti.
Le società che aderiranno al Codice si impegneranno quindi ad adottare misure specifiche per garantire la correttezza e la legittimità dei trattamenti di dati svolti lungo tutta la “filiera” del telemarketing.
In particolare dovranno:
- raccogliere consensi specifici per le singole finalità (marketing, profilazione, ecc.)
- informare in maniera precisa le persone contattate sull’uso dei loro dati, assicurando il pieno esercizio dei diritti previsti dalla normativa privacy, come l’opposizione al trattamento, la rettifica o l’aggiornamento dei dati
- effettuare una valutazione di impatto nel caso svolgano trattamenti automatizzati, compresa la profilazione, che comportano un’analisi sistematica e globale di informazioni personali.
Infine, per contrastare il fenomeno dei call-center abusivi, il Codice di condotta stabilisce l’applicazione di una penale o la mancata corresponsione della provvigione per ogni contratto stipulato a seguito di un contatto promozionale senza preventivo consenso.
Il Codice di condotta acquisterà piena efficacia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.