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Fideiussioni e garanzie. Riserva di attività finanziaria: la Banca d’Italia fa il punto sui soggetti autorizzati

7 Ottobre 2011
Di cosa si parla in questo articolo

La domanda di garanzie da parte delle imprese, dei privati e del settore pubblico, è in continua crescita.

In Italia, oltre alle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. n. 385/1993 (Testo Unico bancario) assoggettati a vigilanza prudenziale da parte della Banca d’Italia, anche altri soggetti possono concedere garanzie. Questi soggetti sono sottoposti a forme di controllo più blande e, per questo motivo, a determinati limiti operativi.

La Banca d’Italia, nell’intento di consentire una scelta oculata e consapevole dell’operatore finanziario cui rivolgersi per la concessione di garanzie, ha pubblicato alcuni chiarimenti circa le caratteristiche e le attività consentite a tali operatori, che di seguito si riportano.

Intermediari Finanziari iscritti nell’elenco generale ex art. 106 T.U. bancario

Agli intermediari iscritti nel solo elenco generale ex art. 106 del T.U. – assoggettati a forme di controllo ridotte da parte della Banca d’Italia – è consentito l’esercizio dell’attività di rilascio di garanzie in via non esclusiva, né prevalente o rilevante rispetto ad altre attività finanziarie. In tal caso, agli stessi sono comunque richiesti requisiti aggiuntivi rispetto a quelli standard previsti per l’iscrizione nell’elenco generale. Questi operatori devono essere in possesso in via continuativa dei seguenti requisiti:

  • natura giuridica di società per azioni;
  • oggetto sociale che preveda espressamente l’esercizio di attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico;
  • capitale sociale versato non inferiore a € 1.500.000 (detenuto in forma liquida o investito in titoli prontamente liquidabili ai sensi delle disposizioni vigenti; cfr. art. 11 D.M. n. 29/2009) e mezzi patrimoniali complessivi non inferiori a € 2.500.000.

La lista delle società iscritte nell’elenco generale che rispondono ai requisiti stabiliti dall’art. 11 del DM n. 29/2009 ai fini del rilascio di garanzie nei confronti del pubblico è consultabile sul sito della Banca d’Italia.

Consorzi di garanzia collettiva fidi (confidi)

Favoriscono l’accesso al credito delle piccole e medie imprese (PMI) associate (industriali, commerciali, turistiche e di servizi, artigiane e agricole), raccogliendo fondi tra le stesse e utilizzandoli per rilasciare garanzie (c.d. “collettive”) a copertura di finanziamenti erogati, in particolare dalle banche, ai singoli associati.

Si distinguono tre tipologie di confidi:

  1. le banche di garanzia collettiva fidi,
  2. i confidi iscritti nell’elenco speciale ex art. 107 TUB,
  3. i confidi iscritti nella sezione dell’elenco generale ai sensi dell’art. 155, comma 4, del T.U. bancario.

Mentre i soggetti di cui alle lettere a) e b) possono prestare ogni forma di garanzia finanziaria 3, in quanto soggetti sottoposti a vigilanza di sana e prudente gestione, i confidi iscritti ai sensi dell’art. 155, comma 4, del TUB nell’apposita sezione dell’elenco generale, possono svolgere esclusivamente l’attività di garanzia collettiva dei fidi che consiste nella “prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie” volta a favorire l’accesso delle piccole e medie imprese associate al credito di banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario (art. 13, comma 1, del D.L. n. 269/2003 convertito nella L. n. 326/2003) nonché attività connesse e strumentali.

A tali operatori è pertanto vietato l’esercizio di prestazioni di garanzie diverse da quelle indicate e, in particolare, nei confronti del pubblico, nonché l’esercizio delle altre attività riservate agli intermediari finanziari.

Su tali operatori la Banca d’Italia svolge la sola attività di censimento e di riscontro, nella fase di accesso, dei requisiti previsti dalla legge 4; essi sono espressamente sottratti all’applicazione delle disposizioni del Titolo V del TUB relative agli intermediari finanziari e la loro operatività non è sottoposta al regime di vigilanza prudenziale della Banca d’Italia.

I confidi non sono tenuti ad accantonare risorse patrimoniali commisurate alle obbligazioni contratte, con i conseguenti rischi per i beneficiari delle garanzie eventualmente rilasciate.

Anche la lista dei confidi è consultabile sul sito della Banca d’Italia.

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