Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 22 marzo 2024 il Regolamento (UE) 2024/920, che integra il Regolamento (UE) 2017/2402 (c.d. Regolamento cartolarizzazioni), per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i fattori di attivazione basati sulla performance, nonché i criteri per la calibrazione di tali fattori di attivazione, relativamente alle cartolarizzazioni STS (ovvero le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate).
Ai fini dell’applicazione dei fattori di attivazione retrospettivi di cui all’art. 26 quater, paragrafo 5, terzo comma, lettera a), del Regolamento (UE) 2017/2402, è necessario specificare il punto di partenza da cui deve essere misurato l’aumento dell’importo accumulato delle esposizioni in stato di default o l’aumento delle perdite accumulate.
Di norma, come punto di partenza per la misurazione dovrebbe essere adottata la data di conclusione dell’operazione; in alcuni casi, tuttavia, ad esempio quando l’operazione include un periodo di ricostituzione o un periodo predefinito, successivo alla data di conclusione dell’operazione, in cui è costituito il portafoglio cartolarizzato, potrebbe non essere possibile utilizzare la data di conclusione dell’operazione come punto di partenza per la misurazione.
Il Regolamento stabilisce pertanto norme specifiche per questi casi e un regime transitorio per le cartolarizzazioni STS già in essere nel bilancio.
Il Regolamento precisa infatti che non è possibile prevedere una calibrazione unica che possa essere applicata a tutte le operazioni, data la varietà dei tipi di portafogli sottostanti e di strutture delle cartolarizzazioni nel bilancio: è necessario quindi stabilire dei criteri prudenziali per fissare i livelli dei fattori di attivazione basati sulla performance di cui all’art. 26 quater, paragrafo 5, terzo comma, del Regolamento (UE) 2017/2402.
A tal fine, le parti della cartolarizzazione dovrebbero verificare mediante prove l’efficacia dei fattori di attivazione retrospettivi in uno scenario di distribuzione delle perdite concentrate alla fine del periodo, tenendo conto delle perdite attese nel corso dell’intera durata dell’operazione, alla data della sua conclusione.
Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità bancaria europea (EBA) ha presentato alla Commissione.