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Whistleblowing: le proposte della Commissione per una maggior tutela dei segnalanti

24 Aprile 2018
Di cosa si parla in questo articolo

La Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure volte a rafforzare la protezione per chi denuncia pubblicamente violazioni al diritto dell’UE in materia di appalti pubblici, servizi finanziari, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, sicurezza dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela ambientale, sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata, protezione dei dati e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. Si applica anche alle violazioni delle norme UE sulla concorrenza, alle violazioni e agli abusi concernenti le norme in materia di imposta sulle società e ai danni causati agli interessi finanziari dell’UE.

La proposta prevede che tutte le imprese con più di 50 dipendenti o con un fatturato annuo superiore ai 10 milioni di EUR dovranno prevedere una procedura interna per gestire le segnalazioni. La nuova normativa si applicherà anche a tutte le amministrazioni statali e regionali e a tutti i comuni con più di 10 000 abitanti.

Nello specifico, dovranno essere istituti meccanismi di protezione tra cui:

  • canali di comunicazione chiari, all’interno e all’esterno dell’organizzazione, che garantiscano la riservatezza;
  • un sistema di comunicazione articolato su tre livelli:
  • canali di comunicazione interna;
  • segnalazione alle autorità competenti – nel caso in cui i canali interni non funzionino o si possa ragionevolmente presumere che non funzionino (ad esempio, se l’utilizzo dei canali interni può compromettere l’efficacia dell’azione investigativa da parte delle autorità responsabili);
  • divulgazione al pubblico/ai mezzi di comunicazione – qualora, dopo la segnalazione, non si intervenga in maniera adeguata attraverso altri canali, oppure in caso di pericolo imminente o palese per il pubblico interesse o di danno irreversibile;
  • obblighi di risposta per le autorità e le imprese, che dovranno fornire un riscontro e dar seguito alle segnalazioni entro 3 mesi in caso di ricorso ai canali di comunicazione interna;
  • prevenzione delle ritorsioni e protezione efficace: qualunque forma di ritorsione è vietata e dovrebbe essere sanzionata. La persona segnalante che subisce ritorsioni dovrebbe avere accesso a una consulenza gratuita e a mezzi di ricorso adeguati (ad esempio, misure volte a far cessare eventuali molestie sul posto di lavoro perpetrate nei suoi confronti o ad impedirne il licenziamento). In questi casi, l’onere della prova sarà invertito e spetterà alla persona o all’organizzazione oggetto della segnalazione dimostrare che non sta mettendo in atto alcuna ritorsione nei confronti dell’informatore. Gli informatori saranno inoltre protetti in sede di procedimento giudiziario, in particolare mediante l’esonero da ogni responsabilità connessa alla divulgazione delle informazioni.
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