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Gestioni separate: Fondo utili anche per le polizze vita in corso

28 Marzo 2024
Di cosa si parla in questo articolo

L’IVASS ha pubblicato in data odierna il documento di consultazione n. 3/2024, recante modifiche e integrazioni al Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011, volte a definire le modalità e le condizioni che le assicurazioni sono tenute a rispettare, qualora intendano proporre ai titolari di contratti di assicurazione sulla vita in corso, che insistono su gestioni separate, l’utilizzo del Fondo utili, con conseguente modifica delle modalità di determinazione del tasso medio di rendimento.

Il Regolamento ISVAP n. 38/2011 – che disciplina la costituzione e l’amministrazione delle gestioni separate delle imprese che esercitano i rami vita – stabilisce che il tasso medio di rendimento delle gestioni separate, sia determinato sulla base di un criterio di calcolo che preveda l’attribuzione di tutte le plusvalenze e minusvalenze realizzate al rendimento della gestione separata, nell’anno stesso di realizzo.

La particolare situazione economico-finanziaria determinata da un progressivo e significativo abbassamento dei rendimenti registrato nel corso degli anni, ha indotto l’Istituto a intervenire sul citato Regolamento n. 38/2011, per introdurre un ulteriore criterio di calcolo del tasso di rendimento delle gestioni separate che consentisse di accantonare le plusvalenze nette realizzate in periodi economici favorevoli, per attribuirle in periodi meno favorevoli.

Con Provvedimento IVASS n. 68/2018, sono state quindi introdotte modifiche che consentano alle imprese di prevedere modalità di determinazione del tasso medio di rendimento delle gestioni separate che tengano conto dell’accantonamento delle plusvalenze nette realizzate – a seguito della vendita dei titoli presenti nella gestione separata – in un apposito “fondo utili”, avente natura di riserva matematica.

Con riguardo alle gestioni separate preesistenti, la riforma del 2018 ha previsto tale possibilità solo per i nuovi contratti, dal momento che la modalità di calcolo del rendimento è espressamente indicata nel regolamento della gestione separata – che costituisce parte integrante delle condizioni contrattuali – e non è, dunque, modificabile unilateralmente da parte delle imprese, se non in ipotesi particolari e a determinate condizioni (cfr. art. 6, comma 1, lettera g) del citato Regolamento ISVAP n. 38/2011).

Pertanto, sulla base delle nuove disposizioni introdotte nel 2018, in una stessa gestione separata possono coesistere contratti ai quali si applicano due diverse regole di determinazione del tasso medio di rendimento (a seconda che nelle rispettive condizioni contrattuali sia previsto o meno il fondo utili).

A seguito di specifica richiesta, l’Istituto è tornato sul tema dell’estensione del fondo utili anche ai contratti in corso per disciplinare la possibilità per le imprese vita di proporre ai titolari di contratti già stipulati una modifica, su base consensuale, della regola di calcolo del tasso medio di rendimento, al fine di introdurre, anche in questo caso, il fondo utili.

Le modifiche che lo schema di Provvedimento in oggetto intende apportare al Regolamento ISVAP n. 38/2011 arricchiscono di ulteriori contenuti la riforma recata dal Provvedimento n. 68/2018, attraverso l’introduzione di nuove disposizioni che consentono alle imprese di avvalersi del fondo utili e delle conseguenti modalità di calcolo del tasso medio di rendimento della gestione separata anche per i contratti in corso.

L’intervento mira da un lato ad accrescere la flessibilità gestionale delle imprese e, dall’altro, a stabilizzare i rendimenti delle gestioni separate stesse su più anni, con l’ulteriore obiettivo di rivitalizzare l’offerta di contratti con prestazioni rivalutabili.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate all’IVASS entro il 27 maggio 2024 all’indirizzo di posta elettronica indicato nel documento in consultazione, tramite il modulo allegato; al termine della fase di pubblica consultazione saranno rese pubbliche sul sito dell’IVASS.

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