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CRR: regole di riduzione MREL nelle offerte pubbliche di acquisto

9 Aprile 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Con Q&A 2024/7036, EBA ha fornito indicazioni in ambito CRR (Direttiva (UE) 575/2013) relativamente all’autorizzazione a ridurre gli strumenti AT1, Tier 2 o le passività ammissibili (MREL), nonché alle regole di deduzione delle stesse, nel contesto di un esercizio di gestione delle passività senza sostituzione.

La questione proposta all’EBA concerneva il momento in cui devono essere applicate le deduzioni dai fondi propri e dalle passività ammissibili (MREL) nel contesto di un esercizio di gestione delle passività senza sostituzione (come un’offerta pubblica di acquisto).

Inoltre, veniva richiesto all’EBA quando la parte non rimborsata dei fondi propri o delle passività ammissibili possa essere nuovamente inclusa in tali fondi e passività.

EBA chiarisce che per le offerte pubbliche di acquisto su strumenti AT1 e Tier 2, senza sostituzione, ai sensi dell’art. 78, paragrafo 1, lettera b), del CRR, si ritiene che la “sufficiente certezza” ai sensi dell’art. 28, paragrafo 2, del Regolamento delegato (UE) n. 241/2014, esista solo al momento dell’annuncio dell’operazione.

Indipendentemente dall’articolo in base al quale è stata concessa l’autorizzazione preventiva, se l’ente, nell’intraprendere una delle azioni elencate nell’art. 77, paragrafo 1, del CRR, non riduce l’intero importo degli strumenti di AT1 o di Tier 2 per i quali è stata concessa l’autorizzazione preventiva, la parte non rimborsata degli strumenti di AT1 o di Tier 2 non deve più essere dedotta dal momento in cui l’autorizzazione scade (ossia una volta trascorso il periodo di tempo specificato per il quale l’autorizzazione è valida) senza che sia necessaria un’autorizzazione in tal senso.

La deduzione per la parte non rimborsata degli strumenti AT1 o Tier 2 cessa anche a seguito della revoca dell’autorizzazione da parte dell’autorità competente (ad esempio a seguito della violazione da parte dell’ente dei criteri previsti ai fini dell’autorizzazione stessa) o quando l’ente comunica per iscritto all’autorità competente che non intende più avvalersi dell’autorizzazione.

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