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Regolamento GDPR-EPR: norme procedurali aggiuntive per i reclami ai Garanti

11 Aprile 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Il Parlamento europeo, ha approvato nella seduta di ieri 10 aprile 2024, degli emendamenti alla proposta di regolamento della Commissione (n. COM 2023-0348) che stabilisce norme procedurali aggiuntive relative all’applicazione del GDPR, ovvero il c.d. Regolamento GDPR-EPR.

Come si evince dalla Relazione della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento UE, accompagnatoria alle proposta di modifica, il GDPR (Regolamento (UE) 2016/679) cerca di armonizzare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche rispetto al trattamento dei loro dati e di assicurare la libera circolazione dei dati personali tra Stati membri.

In passato il Parlamento aveva espresso preoccupazione riguardo all’applicazione disomogenea e talvolta inesistente del GDPR da parte delle autorità nazionali di protezione dei dati, sottolineando che procedure lunghe possono avere ripercussioni negative sull’efficacia dell’attuazione e la fiducia dei cittadini.

Pertanto, ha proposto di stabilire una procedura amministrativa comune per trattare i reclami nei casi transfrontalieri al fine di rafforzarne l’attuazione: la proposta della Commissione per un Regolamento sulle procedure di attuazione del GDPR (GDPR-EPR) suggerisce pertanto di facilitare, in particolare, i casi transfrontalieri.

Risponde, inoltre, alle richieste delle autorità nazionali di protezione dei dati di chiarire e snellire le procedure transfrontaliere.

In sintesi, in base alla proposta emendata, il nuovo Regolamento GDPR-EPR prevede che:

  • Le norme procedurali nazionali continueranno ad applicarsi nella misura in cui non siano in conflitto con il GDPR-EPR, garantendo così che norme più dettagliate, come quelle sulle audizioni orali, continuino a essere valide, senza abbassare il livello delle norme procedurali nazionali
  • Verranno ampliate le disposizioni sulle norme procedurali generali in una nuova sezione 2 del capo I, affinché il diritto di essere ascoltato, le traduzioni, la riservatezza e la cooperazione leale tra le autorità siano sempre applicabili, non solo in caso di reclami o per la risoluzione delle controversie tra le autorità
  • Il diritto di essere ascoltato sarà semplificato in base all’art. 42, paragrafo 1, della Carta in materia di buona amministrazione e si applica allo stesso modo a tutte le parti in causa
  • Verrà introdotto un fascicolo congiunto, contenente tutte le informazioni relative a un caso, rese accessibili a tutte le parti e alle autorità di controllo, garantendo che tutte le parti e le autorità dispongano delle stesse informazioni più aggiornate, mentre le deliberazioni interne delle autorità e le informazioni riservate rimarranno riservate
  • Nel caso in cui nel corso di un’indagine emergano nuove informazioni o violazioni, la portata del caso potrà essere ampliata
  • Le composizioni amichevoli saranno limitate ai casi relativi ai diritti dell’interessato, che richiedono l’accordo esplicito del reclamante, pur non impedendo indagini d’ufficio da parte di un’autorità di controllo per violazioni su più ampia scala del GDPR
  • Verranno chiariti i termini, i ruoli e i doveri rispettivi dell’autorità capofila e delle altre autorità di controllo, in particolare per quanto concerne le procedure per redigere una decisione, raggiungere il consenso o risolvere le controversie, comprese le determinazioni procedurali da parte dell’EDPB.
  • Verrà introdotto il diritto a un ricorso giurisdizionale nel caso in cui l’autorità di controllo competente non agisca
  • Verrà stabilito un periodo di transizione di un anno, che dovrebbe consentire le modifiche necessarie al sistema di informazione del mercato interno utilizzato dalle autorità e al regolamento interno del comitato, nonché eventuali modifiche delle leggi nazionali.

La proposta emendata dal Parlamento UE è stata rinviata alla commissione competente in base all’articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del Regolamento del Parlamento, per l’avvio di negoziati interistituzionali con il Consiglio e la Commissione (ai fini del c.d. trilogo), ai sensi degli artt. 59 bis e 69 septies del regolamento medesimo.

La commissione competente dovrà riferire al Parlamento entro quattro mesi sullo stato dei negoziati.

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