Con Comunicazione 28 dicembre Banca d’Italia ha fornito indicazioni sull’applicazione nei rapporti con la clientela conseguenti della nuova definizione di default di cui all’art. 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (CRR).
Come noto dal 1° gennaio 2021 entra in vigore la nuova definizione di default, che incide sul modo con cui le banche e gli intermediari finanziari devono classificare i clienti a fini prudenziali, ossia ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori per le banche e gli intermediari finanziari.
La nuova definizione di default, che non modifica nella sostanza le segnalazioni alla Centrale dei Rischi, e che non introduce un divieto a consentire sconfinamenti, può comunque avere riflessi sulle relazioni creditizie fra gli intermediari e la loro clientela.
Nella Comunicazione è chiesto alle banche, agli intermediari finanziari ed alle capogruppo di gruppi finanziari di adoperarsi per assicurare la piena consapevolezza da parte dei clienti sull’entrata in vigore delle nuove regole e sulle conseguenze che possono produrre sulle dinamiche dei rapporti contrattuali.