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Nuova definizione di default: indicazioni Banca d’Italia per i rapporti con la clientela

29 Dicembre 2020
Di cosa si parla in questo articolo

Con Comunicazione 28 dicembre Banca d’Italia ha fornito indicazioni sull’applicazione nei rapporti con la clientela conseguenti della nuova definizione di default di cui all’art. 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (CRR).

Come noto dal 1° gennaio 2021 entra in vigore la nuova definizione di default, che incide sul modo con cui le banche e gli intermediari finanziari devono classificare i clienti a fini prudenziali, ossia ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori per le banche e gli intermediari finanziari.

La nuova definizione di default, che non modifica nella sostanza le segnalazioni alla Centrale dei Rischi, e che non introduce un divieto a consentire sconfinamenti, può comunque avere riflessi sulle relazioni creditizie fra gli intermediari e la loro clientela.

Nella Comunicazione è chiesto alle banche, agli intermediari finanziari ed alle capogruppo di gruppi finanziari di adoperarsi per assicurare la piena consapevolezza da parte dei clienti sull’entrata in vigore delle nuove regole e sulle conseguenze che possono produrre sulle dinamiche dei rapporti contrattuali.

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