Con Circolare n. 8/E dell’11 aprile 2024, l’Agenzia delle Entrate fornisce istruzioni operative agli Uffici, per garantirne uniformità di azione, relativamente a ulteriori misure di semplificazione per il c.d. 730 precompilato.
La Circolare, più nel dettaglio, reca misure in materia di dichiarazioni fiscali, di cui al D. Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1, recante la razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari (c.d. decreto Adempimenti).
Il decreto Adempimenti attua infatti le disposizioni di cui all’art. 16, comma 12 , della Delega, finalizzate a prevedere una revisione generale degli adempimenti tributari – anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali – diversi da quelli previsti dalla disciplina doganale e da quella in materia di accisa e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi di cui al relativo testo unico.
Le misure di razionalizzazione e semplificazione in materia di dichiarazioni fiscali, previste agli articoli 1, 2, 3, 11, 13, 15, 16, 19 e 20 del decreto Adempimenti, sono quindi esaminate in distinti paragrafi della circolare, ovvero:
- semplificazioni a favore delle persone fisiche non titolari di partita IVA (c.d. modello 730 precompilato)
- semplificazioni a favore anche dei titolari di partita IVA
- semplificazioni a favore dei sostituti d’imposta
- revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni.
In sintesi:
- Modello 730 precompilato semplificato
Viene prevista la possibilità di presentare il modello 730 in modalità semplificata (precompilato), per tutti i lavoratori dipendenti e pensionati, già a partire dal 2024: da quest’anno, infatti, con la presentazione semplificata della dichiarazione dei redditi precompilata, l’A.E. rende disponibili al contribuente, in modo analitico, le informazioni in suo possesso, che possono essere confermate o modificate.
Tali informazioni saranno disponibili in un’apposita sezione dell’applicativo web della dichiarazione precompilata, accessibile tramite l’area riservata del sito internet dell’A.E.
I contribuenti interessati, tramite un percorso guidato e semplificato, potranno confermare o modificare le informazioni già in possesso delle Entrate, le quali, una volta definite, saranno riportate in via automatica nei campi corrispondenti della dichiarazione dei redditi modello 730, facilitando la compilazione della dichiarazione precompilata.
Le modalità tecniche di accesso al nuovo sistema di interazione saranno definite da uno specifico provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
La possibilità di presentare la dichiarazione semplificata sarà progressivamente estesa anche a tutti i contribuenti non titolari di partita IVA, come coloro che non conseguono redditi di lavoro dipendente o assimilati, ma esclusivamente redditi di capitale (non titolari di partita IVA): un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate stabilirà la graduale inclusione di nuove tipologie reddituali tra quelle dichiarabili mediante il modello 730 semplificato.
- Titolari di partite IVA
Per i modelli dichiarativi Redditi, IVA e IRAP è prevista una progressiva eliminazione delle informazioni non rilevanti ai fini della liquidazione dell’imposta, o acquisibili dall’Agenzia delle Entrate dalle banche dati proprie, oppure, nella titolarità di altre amministrazioni.
La riduzione delle informazioni interesserà in particolare i crediti d’imposta derivanti da agevolazioni per gli operatori economici: verrà progressivamente eliminato infatti l’obbligo di indicare in dichiarazione i crediti d’imposta per i quali è riconosciuto il solo utilizzo tramite “compensazione orizzontale”, finalizzata ad estinguere debiti.
Per quei crediti d’imposta per cui permane l’obbligo di indicazione nelle dichiarazioni annuali, viene invece stabilito che il mancato riporto nei modelli dichiarativi di tali informazioni, non comporta la decadenza dal beneficio (sempre che i crediti d’imposta siano effettivamente spettanti).
L’Agenzia specifica che tale previsione non vale per i crediti d’imposta qualificati come aiuti di Stato, o aiuti de minimis.
Viene inoltre estesa anche a lavoratori autonomi e imprenditori, seppur in fase di sperimentazione, la dichiarazione dei redditi precompilata.
- Termini ordinari di presentazione delle dichiarazioni
I termini ordinari vengono modificati in materia di imposte sui redditi (modello Redditi) e Irap, inclusa la dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), per gli anni 2024 e seguenti (fermi restando i termini relativi alla presentazione del modello 730).
Come stabilito, in particolare, dal comma 1 dell’art. 38 del D. Lgs. n. 13 del 202472, per il solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi (modello “REDDITI”) e IRAP sono posticipati rispetto ai termini disciplinati “a regime” dal decreto Adempimenti:
- al 15 ottobre 2024, per la trasmissione telematica da parte delle persone fisiche, delle società o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR e dei soggetti passivi IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
- al quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per la trasmissione telematica da parte dei soggetti passivi IRES con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
Esclusivamente per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP sono fissati, dal comma 273 dell’art. 38 del D.lgs. n. 13/2024:
- tra il 15 aprile e il 30 giugno 2025, per le persone fisiche che presentano la dichiarazione tramite un ufficio di Poste italiane S.p.a.;
- tra il 15 aprile e il 30 settembre 2025, per la trasmissione telematica da parte delle persone fisiche, delle società o associazioni di cui all’art. 5 del TUIR e dei soggetti passivi IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
- entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti passivi IRES con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, i termini iniziali e di scadenza di presentazione delle dichiarazioni sono disciplinati “a regime” secondo quanto previsto dal decreto Adempimenti, ovvero:
- tra il 1° aprile e il 30 giugno dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per le persone fisiche che presentano la dichiarazione tramite un ufficio di Poste italiane S.p.A.
- tra il 1° aprile e il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per la trasmissione telematica da parte delle persone fisiche, delle società o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR e dei soggetti passivi IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare
- entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti passivi IRES con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
I periodi di presentazione, in via telematica, delle dichiarazioni (modello 770) dei sostituti d’imposta di cui all’art. 4, comma 178, del DPR n. 322/1998 sono così ridefiniti:
- per l’anno d’imposta 2024, dal 15 aprile al 31 ottobre del 2025;
- a decorrere dall’anno d’imposta 2025, dal 1° aprile al 31 ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento.