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Esponenti aziendali delle assicurazioni: IVASS sulla trasmissione dei dati anagrafici

29 Aprile 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Notizia originaria del 12 aprile 2024, modificata nelle parti in corsivo e sottolineato IVASS ha pubblicato oggi il Regolamento n. 55 dell’11 aprile 2024, recante disposizioni in materia di trasmissione digitalizzata dei dati anagrafici degli esponenti aziendali delle imprese assicurative di cui agli artt. 190 e 190-bis del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private).

Il Regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 97 del 26 aprile 2024

Gli obblighi informativi di cui agli artt. 190 e 190-bis del Codice delle assicurazioni private sono necessari per lo svolgimento dell’attività di vigilanza e per finalità di tipo statistico, per le quali diventano fondamentali la tempestività di acquisizione e la qualità del dato.

Il quadro regolamentare esistente già prevede l’obbligo, in capo alle imprese, di comunicare all’IVASS i dati anagrafici dei soggetti che rivestono cariche sociali e di gestione, nonché di controllo (ovvero degli esponenti aziendali).

Il framework normativo di riferimento risulta però frammentato, soprattutto con riguardo alle disposizioni con cui sono specificate le modalità di trasmissione delle informazioni anagrafiche.

Il quadro normativo italiano, in linea con i più generali principi europei e in coerenza l’art. 21 della L. 265/2005, prevede già che IVASS e Banca d’Italia collaborino tra loro, anche mediante scambio di informazioni e che tutti i dati, informazioni e documenti comunque comunicati da una all’altra Autorità, anche attraverso l’inserimento in archivi gestiti congiuntamente, restino sottoposti al segreto d’ufficio secondo le disposizioni previste dalla legge.

Banca d’Italia e IVASS hanno stipulato un accordo per lo scambio di dati e la cooperazione riguardante l’informazione statistica delle imprese di assicurazione, relativo, tra l’altro, all’accesso dell’Istituto agli archivi anagrafici della Banca; hanno altresì stipulato Accordi per l’utilizzo da parte di IVASS dei servizi informatici della Banca d’Italia e, in particolare, per la riservatezza e protezione dei dati.

Pertanto, IVASS ritiene che l’introduzione di disposizioni regolamentari di dettaglio, come quella oggi pubblicata, volte a definire criteri operativi di trasmissione di dati e informazioni, in conformità alla cornice normativa delineata a livello nazionale ed europea, possa rispondere al duplice obiettivo di assicurare scelte omogenee e di conferire adeguata efficacia, trasparenza e sicurezza all’intero processo di comunicazione dei dati anagrafici delle imprese e dei soggetti che ricoprono incarichi sociali e di controllo.

In tale contesto, è stata realizzata la nuova procedura informatica Registro delle Imprese e Gruppi Assicurativi (RIGA) per la gestione dei dati anagrafici: tale procedura innova le modalità operative per la raccolta delle informazioni dai soggetti vigilati, in coerenza con le indicazioni contenute nelle norme vigenti.

IVASS ha emanato due lettere al mercato, la prima il 19 febbraio 2020 e la seconda il 4 novembre 2020, con cui ha anticipato le nuove misure di trasmissione delle informazioni anagrafiche, avviando la fase di “parallelo operativo” che ha consentito agli enti segnalanti di acquisire familiarità con il nuovo strumento informatico e di perfezionare il funzionamento e l’operatività dell’applicativo informatico per la trasmissione telematica dei dati anagrafici e societari.

Il regolamento si compone di 23 articoli, suddivisi in tre Parti.

  • La PARTE I contiene le disposizioni generali del testo regolamentare: viene precisato l’ambito di applicazione del regolamento (art. 3) che include, al comma 1, le imprese destinatarie degli obblighi di trasmissione e inserimento delle informazioni anagrafiche e, al comma 2 le imprese estere e le imprese di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa per le quali RIGA gestisce le informazioni anagrafiche, ma sulle quali non ricade un obbligo di segnalazione in quanto l’aggiornamento degli archivi RIGA viene gestito direttamente da IVASS.
  • La PARTE II declina il sistema informativo dei dati anagrafici:
    • Nel Titolo I, sono definiti i principi generali e in particolare (art. 4) gli obiettivi del sistema di trasmissione digitale delle informazioni anagrafiche e societarie
    • Il Titolo II definisce il ruolo degli organi sociali e dell’alta direzione in materia di trasmissione delle informazioni anagrafiche, in coerenza con il quadro regolamentare esistente
    • Il Titolo III definisce in dettaglio le informazioni gestite con l’applicativo RIGA, in particolare quelle anagrafiche e societarie sulle imprese e sui gruppi, con precisazioni anche in materia di trattamento e conservazione dei dati (art. 9)
    • Il Titolo IV definisce il Sistema di trasmissione dei dati; viene precisato che la Banca d’Italia, rimane titolare unico delle informazioni dell’AS e l’IVASS può utilizzare le informazioni presenti in RIGA per le finalità di vigilanza.
  • La PARTE III contiene le disposizioni finali: si prevede che le imprese si adeguano alle previsioni del Regolamento entro il termine del 30 giugno 2024, accertando che le informazioni anagrafiche e societarie, ad essi riferite, siano corrette e complete (art. 22).

Il Regolamento è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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