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Transizione 4.0: sospensione compensabilità dei crediti d’imposta

15 Aprile 2024
Di cosa si parla in questo articolo

L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024, ha sospeso l’utilizzo in compensazione mediante modello F24 dei crediti d’imposta per investimenti “Transizione 4.0”, in conseguenza dell’art. 6 del D.L. n. 39/2024.

Più nello specifico, la compensabilità dei crediti d’imposta di cui alla Transizione 4.0, è sospesa nei seguenti casi:

  • per i codici tributo 6936 e 6937, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2023 o 2024
  • per i codici tributo 6938, 6939 e 6940, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2024.

L’Agenzia ricorda infatti che il citato art. 6 ha disposto che ai fini della fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e dei crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica (c.d. Transizione 4.0), le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l‘ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.

Tali comunicazioni, secondo tale norma, dovrebbero essere effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico, opportunamente modificato con apposito decreto direttoriale del MIMIT, per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni.

La sospensione della compensabilità dei citati crediti, pertanto, è stata attuata dall’AE nelle more dell’adozione di tale decreto direttoriale da parte del MIMIT.

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