L’Autorità bancaria europea (EBA), l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e la Banca centrale europea (BCE) hanno stabilito un quadro di governance comune per la collaborazione sullo standard DPM 2.0 (c.d. “alleanza DPM”), tramite un memorandum d’intesa firmato congiuntamente da EBA, BCE ed EIOPA.
Insieme all’istituzione di un Joint Bank reporting Committee (JBRC) tra l’EBA e la BCE, questa alleanza rappresenta un ulteriore passo avanti nel processo di costruzione di un sistema di reporting integrato.
Si ricorda che il Data Point Model (DPM) è una sorta di dizionario dei dati, che fornisce la rappresentazione strutturata dei dati richiesti dall’EBA a fini regolamentari: comprende quindi i processi normativi ed i dati di diversi standard tecnici e linee guida dell’EBA.
Il DPM può includere anche altre definizioni di dati rilevanti per la comprensione dei dati normativi dell’EBA, nonché le loro regole di convalida e di calcolo.
Fin dall’inizio, EBA ha utilizzato lo stesso DPM Standard 1.0 e, insieme ad EIOPA, ha lavorato a un progetto di rielaborazione del DPM, con l’obiettivo di ottenere un DPM Standard 2.0 comune, meglio preparato ad affrontare le nuove sfide della regolamentazione del settore finanziario.
Presso EBA i due modelli coesisteranno con gli stessi dati integrati durante un periodo di transizione, al fine di consentire un’evoluzione agevole a tutte le parti interessate coinvolte nei processi normativi.
A seguito della pubblicazione dello standard DPM 2.0 da parte dell’EBA e dell’EIOPA nel giugno 2023, le due autorità di vigilanza europee e la BCE hanno quindi concordato un comune quadro di governance che regolerà la loro cooperazione sul DPM 2.0, disciplinando insieme lo standard DPM 2.0 e collaborando alla metodologia DPM per la modellazione dei requisiti di segnalazione, al metamodello utilizzato per il calcolo dei requisiti di segnalazione e alla relativa documentazione.
L’alleanza DPM si pone l’obbiettivo di:
- facilitare la definizione e lo scambio di dati normativi all’interno del settore finanziario
- incrementare l’efficienza e a evitare la duplicazione degli sforzi
- promuovere processi più efficienti per la definizione e la comunicazione dei requisiti di segnalazione e per la raccolta e lo scambio di dati e metadati tra gli enti segnalanti, le autorità nazionali e le autorità europee;
- facilitare le buone pratiche nella definizione e nello scambio di dati e informazioni di segnalazione normativa.