La Corte di Cassazione, Sezione I, con sentenza n. 8383 del 28 marzo 2024 (Pres. De Chiara, Rel. Valentino), si è nuovamente pronunciata in tema di anatocismo e usura, ovvero, in particolare, sulla verifica del superamento del tasso soglia.
La Corte, ritenendo corretta la sentenza della Corte di merito – che, affrontando il tema del rapporto fra anatocismo e usura ai fini del calcolo per la verifica del tasso soglia, aveva eseguito il calcolo del TEG previa epurazione dal capitale degli interessi anatocistici – ha quindi affermato il seguente principio di diritto:
Nei rapporti di credito regolati in conto corrente bancario, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi – anche ove sia stata legittimamente concordata secondo quanto previsto dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000 – deve essere inserita nel conto delle voci rilevanti ai fini della verifica del superamento del “tasso soglia”, poiché, anche se lecita, costituisce un costo del credito concesso. A maggior ragione il principio vale allorché l’anatocismo sia stato applicato addirittura illegittimamente.
Ha quindi rigettato il ricorso e confermato la pronuncia della Corte d’appello.