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Giurisprudenza

Le somme pagate dal fallito con assegni, ma con fondi propri della banca

13 Maggio 2024

Veronica Zerba, dottoranda presso l’Università di Trento

Cassazione Civile, Sez. I, 25 marzo 2024, n. 7957, Pres. Magda, Rel. Vella

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7957 di data 25 marzo 2024 (Pres. Magda, Rel. Vella) si è pronunciata in materia di pagamenti tramite assegni emessi da un correntista, poi fallito, di cui era stato richiesto il pagamento a seguito della dichiarazione di fallimento, e che l’ente creditizio aveva eseguito.

In particolare ha stabilito che la banca non è tenuta alla restituzione delle somme pagate, ove abbia dato corso al pagamento con fondi propri.

Il fallimento conveniva in giudizio l’ente creditizio per la restituzione delle somme che questi aveva pagato in esecuzione di assegni emessi da soggetto fallito, a seguito della dichiarazione del fallimento, stante l’inefficacia nei confronti dei creditori degli atti di pagamento del fallito tramite fondi nella propria disponibilità, ex art. 44 L.F.

Assumeva in tale sede che i pagamenti fossero stati effettuati, nonostante il conto risultasse scoperto, in forza di un contratto di apertura di credito.

La domanda del fallimento viene accolta in primo grado dal Tribunale, e successivamente confermata in appello, dove il giudice aveva confermato la sentenza già emessa dal giudice di primo grado, ritenendo che, in assenza di una formale apertura di credito, la banca avesse fornito provvista al fallito mediante generica concessione di credito temporanea. 

La Corte di Cassazione, cassando le decisioni dei giudici di merito, rigetta la domanda di restituzione del Fallimento.

Essa infatti ritiene che il pagamento non costituisse atto di disposizione del fallito, ma che la banca avesse dato corso agli assegni con fondi propri, dato che «in mancanza della prova della stipula del contratto di apertura di credito» l’esecuzione del pagamento pur «in difetto di provvista sul conto non prova certo che questi ha la disponibilità delle relative somme, ma (…) la tolleranza della banca allo scoperto».

La conclusione è ulteriormente supportata dalla considerazione per cui, dal momento di dichiarazione del fallimento, il conto corrente, e i relativi rapporti che questi doveva gestire, sono sciolti, con conseguente congelamento dei rapporti obbligatori tra le parti. 

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