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Giurisprudenza

Cessione crediti in blocco e legittimazione ad agire del cessionario

16 Maggio 2024

Edoardo Cecchinato, dottorando in Diritto dell’Economia presso l’Università degli Studi di Padova

Cassazione Civile, Sez. III, 22 marzo 2024, n. 7866 – Pres. Scarano, Rel. Gorgoni

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7866 del 22 marzo 2024 (Pres. Scarano, Rel. Gorgoni), si è pronunciata sul tema della legittimazione ad agire delle società di cartolarizzazione che agiscano in giudizio per il recupero di crediti ricompresi in operazioni di cessione di crediti in blocco.

In particolare, rifacendosi alle precedenti ordinanze n. 9412 del 5 aprile 2023 (Pres. Rubino, Rel. Tatangelo) e n. 17944 del 22 giugno 2023 (Pres. De Stefano, Rel. Tatangelo), la Suprema Corte ha affermato che “la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall’art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 t.u.b., dall’onere di dimostrare l’inclusione del credito per cui agisce in detta operazione; dimostrazione che – quando non sia contestata l’esistenza del contratto di cessione in sé – può dirsi soddisfatta tramite l’indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell’avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell’operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete; con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.”

Nel caso di specie, il recupero del credito controverso era stato oggetto di un contenzioso tra la banca cedente e il proprio debitore culminato con la soccombenza della prima in appello.

La società di cartolarizzazione, (asseritamente) cessionaria del credito controverso, impugnava la sentenza d’appello, deducendo, a sostegno della propria legittimazione ad agire, di aver stipulato con la banca un contratto di cessione di crediti pecuniari ai sensi degli artt. 1, 4 e 7 della legge sulla cartolarizzazione (L. n. 130/1999), in forza del quale aveva acquistato pro soluto taluni crediti pecuniari (compreso quello controverso) vantati verso debitori classificati a sofferenza, individuati in ciascun documento di identificazione allegato al contratto di cessione, e che di detta cessione era stata data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, corredato dall’informativa ai debitori ceduti.  

Tuttavia, la società di cartolarizzazione non aveva prodotto in giudizio il contratto di cessione né l’elenco specifico dei crediti allegato al medesimo, sicché la Corte ha ritenuto che non fosse possibile affermare con certezza, dall’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che tra i crediti oggetto della cessione rientrasse anche quello controverso. Il ricorso, quindi, è stato dichiarato inammissibile in quanto la società di cartolarizzazione non era stata in grado di dimostrare la propria legittimazione ad agire.

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