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Riduzione del capitale per perdite e operatività della causa di scioglimento nel CCII

19 Aprile 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato uno Studio (n. 100-2023/I) sulla sospensione degli obblighi di riduzione del capitale per perdite (artt. 2446 e 2447 C.c. per le S.p.A., artt. 2482 bis e ter C.c. per le s.r.l.) e dell’operatività della relativa causa di scioglimento (art. 2484/1 e 2545 duodecies C.c.) ad opera del CCII.

Il Codice della Crisi dell’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), in particolare, prevede tali ipotesi in tre diverse disposizioni, relative alle procedure di composizione negoziale della crisi (art. 20), degli accordi di ristrutturazione (art. 64) e del concordato preventivo (art. 89).

Indipendentemente dai differenti presupposti è comune alle previsioni richiamate la finalità di consentire l’accesso a tali procedure anche a società con perdite rilevanti, e ciò senza procedere ad operazioni di ricapitalizzazione: ciò, secondo lo Studio pubblicato, nel presupposto che il controllo giudiziario possa garantire i creditori più di quanto possa farlo il capitale sociale.

Le diverse disposizioni, in ogni caso, non sospendono gli obblighi di natura informativa previsti nel codice civile: le norme in commento non fanno venir meno l‘obbligo per l’organo gestorio di convocare i soci perché gli stessi, sulla base di apposita relazione sulla situazione patrimoniale della società, possano prendere gli opportuni provvedimenti.

Diversi sono, tuttavia, i presupposti che determinano l’operatività del sistema predisposto dal legislatore e così, in mancanza di orientamenti giurisprudenziali consolidati, lo Studio prova rispondere se la sospensione degli obblighi di procedere alla riduzione nominale del capitale (quando le perdite superiori al terzo, non si riducano nell’esercizio successivo a quello nel quale vengano accertate), nel caso degli accordi di ristrutturazione e del concordato preventivo, operi, o meno, automaticamente.

Connessa a tale problematica è quella, forse più rilevante per i suoi risvolti applicativi, di valutare se anche in tali ultime fattispecie, si possano operare, su basi volontarie, operazioni di ripianamento perdite, e ciò dopo che sia stata presentata la domanda di accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi.

Ogni considerazione, infatti, deve tenere in debito conto lo spostamento di competenze che deriva dall’art.120 bis del Codice.

Il contributo approfondisce quindi presupposti e finalità delle disposizioni richiamate in relazione a ciascuna procedura, valutando i rapporti con le domande c.d. “prenotative” o “con riserva”, in connessione al problema della tutela dei diritti e delle tutele dei soci in caso di accesso a tali strumenti.

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