Con Provvedimento n. 24402 pubblicato nel Bollettino n. 26 del 8 Luglio 2013 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha sanzionato, per pratica commerciale scorretta, l’attività di promozione di un conto deposito in cui veniva data particolare enfasi alla possibilità di ottenere con tale prodotto uno specifico tasso di interesse, indicato nella sua misura massima, lasciando intendere che tale tasso potesse essere indicativo di un possibile rendimento complessivo, prevalente, o, comunque, di riferimento, del prodotto.
Preliminarmente l’AGCM richiama il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), richiesto ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo, secondo cui la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo sulla base delle seguenti considerazioni:
- nei messaggi in contestazione si pone in assoluta o addirittura esclusiva evidenza la misura del tasso di interesse massimo ottenibile tramite il prodotto di risparmio, e che tali messaggi rappresentano in modo non completo e veritiero le reali caratteristiche dell’offerta, lasciando intendere che tale tasso massimo sia indicativo del rendimento complessivo del prodotto. Inoltre, i messaggi presentano l’esistenza di un vincolo minimo di diciotto mesi delle somme depositate;
- i messaggi, concretizzandosi nella promozione di servizi creditizi, sono sottoposti a stringenti vincoli normativi relativamente alle modalità di pubblicizzazione di quanto offerto. Ciò considerato, i messaggi omettono di specificare con sufficiente chiarezza che tale tasso di interesse massimo, superiore a quello offerto da operatori concorrenti per analoghi conti di deposito, è riconosciuto, in realtà, solo ad esito di un vincolo di lunga durata, ovvero di cinque anni, ed esclusivamente per il quinto anno, senza dare altrettanta evidenza ai tassi di interesse sensibilmente inferiori riconosciuti negli anni precedenti al quinto, e che pertanto non si forniscono al consumatore tutte le informazioni essenziali per effettuare un scelta finanziaria consapevole;
- i messaggi in oggetto non forniscono in modo chiaro evidenza delle specifiche condizioni prospettate, né può essere accolta l’argomentazione difensiva addotta in merito dalla Parte, la quale insiste nel sostenere che i messaggi promozionali non presenterebbero alcun profilo di omissione ingannevole, tenuto anche conto dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato. Invero, la mancata precisazione nella promessa pubblicitaria di siffatti riferimenti è elemento idoneo a inficiare la capacità del consumatore di valutare serenamente la reale convenienza economica dei servizi pubblicizzati, sia con riferimento allo stesso, sia rispetto alle offerte dei concorrenti;
- l’invito rivolto ai consumatori a prendere visione del foglio informativo dal quale si evincerebbero le informazioni oggetto di contestazione, pur potendo costituire un indizio circa la presenza di ulteriori informazioni non contenute nel claim principale, non può essere considerato ex se come elemento sufficiente di garanzia per il consumatore e di conoscibilità del contenuto del disclaimer; infatti, le condizioni di fruibilità dell’offerta devono essere esplicitate nel messaggio pubblicitario con modalità evidenti, coerentemente con la tipologia di mezzo di comunicazione utilizzato, affinché il consumatore possa disporre degli elementi essenziali per percepire agevolmente la portata economica dell’offerta stessa, fin dal primo contatto pubblicitario.
Successivamente, nelle proprie valutazioni conclusive, l’AGCM evidenzia come i messaggi in contestazione risultano idonei ad indurre in errore i consumatori con riguardo all’effettivo rendimento ottenibile complessivamente dal prodotto e alle sue caratteristiche, in quanto omettono di fornire tutte le informazioni essenziali per effettuare un scelta finanziaria consapevole. In particolare, i messaggi omettono di specificare, o non evidenziano o con sufficiente chiarezza, che il tasso di interesse massimo, superiore a quello offerto nel medesimo periodo da operatori concorrenti per conti di deposito con vincolo a dodici mesi, è riconosciuto, in realtà, solo ad esito di un vincolo di lunga durata, ovvero di cinque anni, ed esclusivamente per il quinto anno. Inoltre, in nessuno dei messaggi considerati vengono specificati i tassi di interesse, sensibilmente inferiori, riconosciuti negli anni precedenti al quinto. Infine, i messaggi non rappresentano in modo sufficientemente chiaro altre caratteristiche peculiari di tale conto di deposito, come l’esistenza di un vincolo minimo di diciotto mesi delle somme depositate, di limitazioni rispetto alla possibilità di svincolare le somme successivamente a tale data, nonché l’esistenza di un plafond minimo del conto.
Tali omissioni informative, prosegue l’AGCM, appaiono di assoluta rilevanza. Infatti, per consentire ai consumatori di apprezzare pienamente la convenienza complessiva del conto di deposito in esame, effettuando anche un confronto con forme di risparmio e investimento alternative, sarebbe stato essenziale renderli edotti non solo della misura del tasso di interesse riconosciuto nell’ultimo anno di deposito, ma, con uguale evidenza e chiarezza, della remunerazione riconosciuta in ciascuno dei primi quattro anni di vita del prodotto, congiuntamente alle limitazioni allo svincolo delle somme. Tali informazioni sono imprescindibili sia al fine di valutare il rendimento complessivo derivabile dal prodotto a seguito di un vincolo delle somme di cinque anni, sia per valutare i rendimenti attesi nel caso in cui si decidesse, successivamente all’apertura del conto di deposito, di svincolare somme prima dell’ampia scadenza in questione. Inoltre, la disponibilità immediata di tali informazioni appare necessaria per capire la struttura stessa del prodotto, che presenta peculiarità rispetto ad altri conti di deposito solo apparentemente analoghi, aiutando il consumatore a comprendere che la convenienza del prodotto dipende in modo cruciale dalle proprie aspettative rispetto all’andamento dei tassi di interesse per i successivi cinque anni e alla probabilità di avere necessità di svincolare le somme in tale arco temporale.