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Conto corrente: il messaggio pubblicitario deve fornire le informazioni necessarie per valutare l’offerta

25 Giugno 2012
Di cosa si parla in questo articolo

Con Provvedimento n. 23637 (Bollettino n. 23 del 25 giugno 2012) l’Antitrust esamina un’ipotesi di pratica commerciale scorretta riconducibili alla diffusione a mezzo radio di alcuni messaggi promozionali relativi ad uno specifico conto corrente rispetto al quale veniva prospettato il tasso di interesse creditore senza però l’indicazione dell’ammontare minimo e massimo delle giacenze cui tale remunerazione doveva ritenersi applicabile.

Secondo l’Antitrust, il messaggio pubblicitario, così come formulato, risultava idoneo ad indurre il consumatore nell’erroneo convincimento che il rendimento prospettato dovesse ritenersi applicabile all’intera somma depositata sul conto corrente, e non ai soli importi che superassero uno specifico ammontare contrattualmente poi identificato.

La proposta commerciale della banca, così come formulata all’interno degli spot contestati, risulta pertanto estremamente allettante per il consumatore, cui vengono prospettati i vantaggi di un rendimento certo ed indubbiamente elevato rispetto a quello mediamente presente sul mercato, senza però dare evidenza della limitazione connessa a tale offerta, peraltro particolarmente stringente, considerato lo scaglione infruttifero alquanto elevato della giacenza minima.

L’assenza di tale indicazione non consente, quindi, al consumatore di effettuare un’adeguata valutazione dell’effettiva convenienza dell’offerta, perché lo priva della possibilità di avere contezza delle condizioni economiche complete della stessa ai fini sia di una corretta ponderazione della convenienza della proposta in questione sia del raffronto con altre offerte presenti sul mercato.

In un simile contesto, prosegue l’Antitrust, il rinvio nei messaggi ad altre fonti informative (sito Internet della banca e documentazione precontrattuale relativa al prodotto in questione), non può ritenersi sufficiente ad escludere la portata decettiva del messaggio. Pur tenuto conto delle restrizioni imposte dal mezzo di comunicazione utilizzato, infatti, le informazioni necessarie ad una corretta comprensione dell’offerta pubblicizzata devono essere fornite contestualmente.

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