Il 10 gennaio 2024 è entrato in vigore il nuovo art. 118-bis del Testo Unico Bancario che disciplina le clausole di fallback per le ipotesi di variazione sostanziale o cessazione del benchmark per la determinazione del tasso di interesse nei contratti di finanziamenti o relativo alla prestazione dei servizi di pagamento. Il testo della nuova norma impone agli intermediari di: (i) adottare e pubblicare misure organizzative e procedurali efficaci nella gestione del trasferimento ai nuovi indici, nonché (ii) introdurre nei contratti con la clientela clausole di fallback idonee a non compromettere l’esecuzione del rapporto o la validità degli interessi regolati.
La strutturazione delle clausole di fallback, anche attraverso i rinvii ai Piani di Sostituzione, comporta, fra l’altro, la necessità di una revisione delle policy adottate nella prospettiva della loro rilevanza contrattuale. Anche le modalità di gestione dello ius variandi si discostano dalla disciplina generale e pongono concrete problematiche applicative estese alla generalità dei contratti bancari. Le banche e gli intermediari finanziari devono adeguarsi alle nuove norme entro il 10 gennaio 2025.
In questo contesto, il corso si propone di affrontare le modalità di redazione delle clausole e la definizione dei piani di sostituzione in conformità all’art. 118-bis, alle disposizioni di trasparenza della Banca d’Italia, nonché al requisito di determinatezza o determinabilità degli interessi ex art. 117, c. 4 e 125 TUB.
Tematiche oggetto di attenzione e discussione
- Il nuovo art. 118-bis TUB nel quadro del Regolamento (UE) 2016/1011 (“Regolamento Banchmark”)
- La crisi dei tassi Ibor e lo stato dell’arte del processo di revisione dei principali benchmark
- Ambito di applicazione del 118-bis ed estensione a tutti i contratti del Titolo VI TUB
- Le misure organizzative e procedurali idonee a gestire l’Ibor transition
- Ruoli e responsabilità delle funzioni aziendali competenti
- Le definizione delle clausole di fallback: modalità di redazione
- L’individuazione dell’indice sostitutivo nell’ipotesi di cessazione o variazione
- Segue. Nullità o inefficacia contrattuale per indeterminabilità del benchmark alternativo
- I meccanismi di rinvio alle previsioni dei Piani di Sostituzione
- I nuovi aggiornamenti ai Piani di Sostituzione
- Le modalità di esercizio dello ius variandi: presupposti normativi e regole di procedura
- Inefficacia e rimedi sostitutivi
- Problematiche applicative