La nostra rivista ha organizzato per il prossimo 30 maggio un webinar di approfondimento sulle clausole di fallback previste dal nuovo art. 118-bis TUB per le ipotesi di variazione sostanziale o cessazione del benchmark per la determinazione, anche attraverso il rinvio ai Piani di Sostituzione, del tasso di interesse nei contratti di finanziamenti o relativo alla prestazione dei servizi di pagamento.
Rispetto all’ambito applicativo delineato dal Regolamento Benchmark, il nuovo art. 118-bis TUB trova applicazione a tutti i contratti disciplinati ai sensi del Titolo VI del TUB, ricomprendendo quindi qualunque servizio bancario e finanziario sottoposto alle regole di trasparenza bancaria, ivi incluso il credito alle imprese in ogni forma, il credito al consumo e i servizi di pagamento prestati da istituti di pagamento e da istituti di moneta elettronica.
A fronte del nuovo regime, gli intermediari dovranno: (i) adottare e pubblicare misure organizzative e procedurali efficaci nella gestione del trasferimento ai nuovi indici, nonché (ii) introdurre nei contratti con la clientela clausole di fallback idonee a non compromettere l’esecuzione del rapporto o la validità degli interessi regolati.
La strutturazione delle clausole di fallback, anche attraverso i comporta la necessità di una revisione delle policy adottate nella prospettiva della loro rilevanza contrattuale. Anche le modalità di gestione dello ius variandi si discostano dalla disciplina generale e pongono concrete problematiche applicative estese alla generalità dei contratti bancari.
Il termine per l’adeguamento è fissato al 10 gennaio 2025.
In questo contesto, il corso si propone di affrontare le modalità di redazione delle clausole e la definizione dei piani di sostituzione in conformità all’art. 118-bis, alle disposizioni di trasparenza della Banca d’Italia, nonché al requisito di determinatezza o determinabilità degli interessi ex art. 117, c. 4 e 125 TUB.
Maggiori informazioni sul programma e le modalità di iscrizione sono disponibili a questo link.