WEBINAR / 17 Settembre
La nuova governance antiriciclaggio nelle assicurazioni


Provvedimento IVASS 4 giugno 2024 n. 144

ZOOM MEETING

Offerte per iscrizioni entro il 29/08


WEBINAR / 17 Settembre
La nuova governance antiriciclaggio nelle assicurazioni
www.dirittobancario.it
Flash News

Attività antifrode: linee guida sui sinistri da porre senza seguito

30 Aprile 2024
Di cosa si parla in questo articolo

IVASS ha pubblicato il 29 aprile 2024 una lettera al mercato con le linee guida per l’individuazione delle partite di danno poste senza seguito per attività antifrode (ovvero i sinistri non risarciti dalle imprese di assicurazione in seguito all’esercizio di tali attività), nell’ambito della procedura CARD di cui al provvedimento n. 79/2018.

Si ricorda che per CARD si intende la convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto e per la regolazione dei rimborsi e delle compensazioni conseguenti ai risarcimenti operati ai sensi degli artt. 141, 149 e 150 del D. Lgs. 209/2005, e del D.P.R. 254/2006.

IVASS, nel quadriennio 2019/2023, ha effettuato le necessarie verifiche (cartolari e ispettive) al fine di monitorare regole, parametri e metodologie con cui le imprese di assicurazione individuano le partite di danno poste senza seguito per attività anti frode.

In esito a tale attività, è emerso che i criteri adottati da ciascuna compagnia per la determinazione delle partite di danno in oggetto, ovvero la corretta individuazione dei sinistri da porre senza seguito, non sono uniformi.

Pertanto, IVASS, rilevata la necessità di eliminare le citate disomogeneità, con la lettera al mercato pubblicata fornisce specifiche indicazioni di riferimento per la selezione delle fattispecie di sinistro da valorizzare ai fini del Provvedimento 79/2018.

In particolare, le partite di danno (ovvero i sinistri), per essere posti correttamente senza seguito per attività antifrode, deve essere stata oggetto di approfondimento rispetto a quelle normalmente previste per l’ordinario processo liquidativo, ai fini dell’accertamento dell’esistenza del danno/evento e che siano oggettivamente dirimenti per la definizione senza seguito della partita di danno; gli approfondimenti devono naturalmente trovare un idoneo supporto documentale, come:

  • Relazione accertatore/investigatore che evidenzi anomalie nella dinamica del sinistro
  • Invito alla perizia di riscontro non accolto dalla controparte
  • Perizia di riscontro, che rilevi una incompatibilità tecnica dei danni
  • Denuncia – querela presentata dall’impresa assicuratrice nei confronti del danneggiato
  • Sinistro contestato e chiuso senza seguito a fronte di dati Black Box incoerenti
  • Ritiro della denuncia di sinistro/rinuncia al risarcimento a fronte di approfondimenti extra ordinem diversi da accertamenti, investigazioni o perizie purché documentati sul fascicolo di sinistro
  • Rinuncia al giudizio da parte del presunto danneggiato/creditore, dopo consulenza tecnica d’ufficio che abbia determinato l’incompatibilità dei danni.

La partita di danno individua l’insieme di tutte le tipologie di danno risarcibili – a seguito di un singolo sinistro – a favore di un medesimo danneggiato/creditore: pertanto, raccomanda IVASS, la presenza di una pluralità di tipologia di danno (veicolo/cose trasportate/persona) e della connessa attività antifrode riferibile a ciascuno di essi non deve condurre a duplicazione della partita di danno individuata, essendo il risarcimento complessivo imputabile a un unico rapporto di credito/debito.

La partita di danno può essere riferita anche a un sinistro ancora aperto e va considerata senza seguito se, in relazione alla stessa, non sono stati effettuati pagamenti a titolo di risarcimento nei confronti del presunto danneggiato/creditore: il criterio, quindi, conclude IVASS, si discosta da quello strettamente tecnico assicurativo, previsto dalla normativa di settore in relazione alla “modulistica di bilancio” (di cui al D. Lgs. n. 173/1997 e Provv. IVASS n. 53/2016), privilegiando quello di carattere più propriamente civilistico di estinzione del rapporto di debito/credito.

IVASS proseguirà l’attività di monitoraggio, adottando le più opportune misure di vigilanza, laddove identifichi procedure non compatibili con le presenti linee guida.

Infine, le imprese assicurative che alla data di pubblicazione della presente avranno già trasmesso a IVASS le informazioni relative alla rilevazione in oggetto possono trasmettere, non oltre il 20 maggio 2024, una comunicazione di rettifica motivata dall’adeguamento alle descritte linee guida.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 17 Settembre
La nuova governance antiriciclaggio nelle assicurazioni


Provvedimento IVASS 4 giugno 2024 n. 144

ZOOM MEETING

Offerte per iscrizioni entro il 29/08


WEBINAR / 1 ottobre
DORA e servizi ICT di terze parti


La gestione dei rapporti contrattuali e dei processi

ZOOM MEETING

Offerte per iscrizioni entro il 6/09

Iscriviti alla nostra Newsletter