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IRPEF e IRES: le novità del decreto legislativo approvato dal CdM

2 Maggio 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, il 30 aprile 2024, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), opera la complessiva revisione del regime impositivo dei redditi delle persone fisiche (IRPEF) e delle società e degli enti (IRES).

Lo schema di Decreto approvato, in sintesi, contiene misure riferite principalmente a IRPEF e IRES, ma altresì ad altre tipologie di reddito, come quello agrario:

  • Redditi da lavoro dipendente (IRPEF):
    • vengono ampliate le componenti escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente (IRPEF), escludendo i contributi e i premi versati dal datore di lavoro per i familiari a carico dei dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie
    • viene prevista l’erogazione, nel mese di gennaio 2025, di un’indennità di 100 euro ai lavoratori dipendenti per i quali, nell’anno 2024, ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
      • reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
      • coniuge non separato e almeno un figlio, entrambi a carico, oppure almeno un figlio a carico, ove l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto il figlio e il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato;
      • imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente (con esclusione di pensioni e di assegni a esse equiparati), percepiti dal lavoratore, d’importo superiore a quello delle detrazioni spettanti.
  • Redditi da lavoro autonomo:
    • viene introdotto, quale criterio generale di determinazione del reddito da lavoro autonomo, il principio di onnicomprensività: il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni sarà costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività. Inoltre, saranno escluse dalla formazione del reddito, oltre ai contributi assistenziali e previdenziali, anche:
      • le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate al committente
      • il riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio di tali attività e per i servizi ad essi connessi.
    • Viene confermato il principio di cassa quale criterio di imputazione temporale dei componenti di reddito al periodo di imposta
    • Viene esteso il regime della tassazione separata alle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni, società ed enti, comunque riferibili all’attività artistica professionale
    • Viene introdotto il principio di neutralità fiscale (non realizzando quindi plusvalenze o minusvalenze) con riferimento a:
      • operazioni straordinarie concernenti i conferimenti, trasformazioni, fusioni e scissioni relativi a società tra professionisti
      • apporti in associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società semplici
      • apporti delle posizioni partecipative nelle associazioni professionali o società semplici in altre associazioni o società costituite per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società tra professionisti.
  • Redditi d’impresa (IRES):
    • In materia di determinazione della base imponibile, a fini IRES, delle società e degli enti commerciali residenti, al fine di avvicinare valori contabili e valori fiscali, è prevista la modifica del trattamento tributario:
      • delle sopravvenienze attive derivanti da proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, che potranno concorrere a formare il reddito esclusivamente nell’esercizio in cui sono incassati;
      • della valutazione delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi;
      • delle differenze sui cambi;
    • in materia di conferimenti di azienda effettuati tra soggetti residenti e nell’esercizio di imprese commerciali, viene introdotta la possibilità, per la società conferitaria, di optare, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale avvenga il conferimento, per l’applicazione di un’imposta sostitutiva (da versare in un’unica soluzione ed entro uno specifico termine) sui maggiori valori attribuiti in bilancio a immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all’azienda ricevuta
    • viene modificato il regime di riporto delle perdite ai fini della determinazione della base imponibile IRES, intervenendo, in particolare, in materia di fusione, di scissione, di scissione per scorporo, di conferimenti di partecipazioni in società e di liquidazione.
  • Redditi dei terreni (reddito agrario): verrà qualificato reddito dominicale quello correlato agli immobili utilizzati per le colture fuori suolo, che quindi non sono produttivi di reddito di fabbricati, se non sono oggetto di locazione.
  • Redditi diversi: per i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria acquistati per effetto di donazione, verrà assunto come prezzo di acquisto quello sostenuto dal donante, aumentato dell’imposta sulle donazioni nonché di ogni altro costo successivo inerente; inoltre, con riferimento alle cessioni degli immobili acquisiti per donazione da non più di cinque anni, sarà prevista la concorrenza alla formazione del costo di acquisto anche dell’imposta sulle donazioni, nonché di ogni altro costo successivo inerente, in analogia con quanto attualmente previsto con riguardo ai terreni acquistati per effetto di successione.
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