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Sequestro penale e liquidazione giudiziale: guida CNDCEC – FNC

6 Maggio 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), congiuntamente alla Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC) ha pubblicato delle linee guida per gli amministratori giudiziari ed i liquidatori giudiziali, in materia di interferenze tra procedure penali e di prevenzione, da un lato, e procedure concorsuali dall’altro (come la liquidazione giudiziale), relativamente a misure cautelari ed ablative reali, come il sequestro penale e confisca.

Le linee guida tengono presente il quadro dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale sul rapporto tra misure ablatorie penali e di prevenzione e procedure concorsuali, sviluppando alcune riflessioni anche in considerazione dei recenti approdi della Cassazione, e riportando le opzioni praticate dal Codice della Crisi per disciplinare tale rapporto, con il conseguente rimando alle norme del Codice Antimafia dal CCII previsto.

In particolare, viene esaminata la scelta di codificare la prevalenza delle misure penali (come il sequestro penale) sulla liquidazione giudiziale (di cui all’art. 317 CCII), e l’aspetto totalizzante che appare ascriversi a tale disciplina rispetto alle varie misure cautelari reali previste dall’ordinamento.

Le linee guida pubblicate rilevano che il sequestro preventivo totalizzante del patrimonio del soggetto attinto lascia comunque intonsi i rimedi risarcitori riconosciuti ai creditori della massa civilistica, con i conseguenti dubbi circa la necessità della chiusura della procedura concorsuale che segua alla misura penale.

Esaminano inoltre gli artt. 63-65 del Codice Antimafia (D. Lgs. 159/2011), che disciplinano i delicati rapporti tra il procedimento di prevenzione e quello concorsuale, al fine di garantire i creditori dalle possibili interferenze nel procedimento di liquidazione dell’attivo del CCII, prevedendo la prevalenza del sequestro sulla liquidazione giudiziale ed introducendo la possibilità dei creditori di rivalersi sul valore dei beni confiscati.

Tale disciplina, viene osservato, trova applicazione nel triplice binario:

  • Del procedimento di prevenzione ex D. Lgs. 159/2011;
  • Nel sequestro penale finalizzato alla confisca ex art. 240 bis C.p. ed ex art. 51/3bis C.p.p.
  • Ai sequestri preventivi penali ex art. 321/2 C.p.p. finalizzati alla confisca

Il contributo, dopo aver analizzato l’evoluzione normativa in materia di interferenze fra procedure, approfondisce il tema della legittimazione del liquidatore giudiziale ad impugnare il provvedimento di sequestro, nonché i rapporti del controllo giudiziario e dell’amministrazione giudiziaria con la liquidazione giudiziale.

Le linee guida analizzano quindi le interferenze fra le misure reali, le azioni esecutive sui beni sequestrati e confiscati e le azioni di accertamento; forniscono infine delle prospettive de jure condendo con specifico riferimento alla fattispecie prevista dall’art. 63 del Codice Antimafia, relativamente al fallimento successivo al sequestro, ipotizzando la previsione di un procedimento differente da quello attuale, attesa l’inutilità di dichiarare l’apertura della liquidazione giudiziale, per poi doverla necessariamente chiudere per insussistenza dell’attivo.

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