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Giurisprudenza

Finanziamenti dei soci di S.r.l.: postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società ai sensi dell’articolo 2467 c.c.

10 Aprile 2017

Alessandro Paccoi, Trainee presso Hogan Lovells Studio Legale

Tribunale di Milano, 13 ottobre 2016, n. 11243

Di cosa si parla in questo articolo

Con la sentenza in oggetto il Tribunale di Milano si è pronunciato in tema di rimborso dei finanziamenti concessi dai soci a favore della società, nei casi di cui all’articolo 2467 c.c..

Con atto di citazione ritualmente notificato, l’attore conveniva in giudizio un socio di una S.r.l. in liquidazione e il suo liquidatore, chiedendo che venisse accertata la responsabilità del liquidatore, per aver violato gli articoli 2467 e 2423 c.c., e del socio, in quanto illegittimamente rimborsato del suo credito, richiedendo la condanna al risarcimento dei danni patiti da essa attrice in misura del proprio credito insoddisfatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. In particolare, l’attore, in sede di notifica dell’atto di precetto, apprendeva che la S.r.l. era stata già da tempo posta in liquidazione volontaria e che la stessa aveva in passato provveduto al rimborso di un cospicuo credito in favore del socio convenuto, rilevando, fra l’altro, che il proprio credito non figurava invece in alcuna voce del bilancio. Sosteneva dunque l’attore che il suddetto rimborso, avvenuto mediante datio in solutum di un marchio non registrato della convenuta S.r.l., arrecasse pregiudizio ai creditori sociali rimasti insoddisfatti, violando l’obbligo di postergazione di cui all’articolo 2467 c.c., e che la mancata iscrizione a bilancio del proprio credito generasse una forma di responsabilità del liquidatore per violazione degli articoli 2423 e ss. c.c.. I convenuti contestavano la fondatezza delle istanze attoree, chiedendone il rigetto, sul presupposto che la cessione del marchio fosse avvenuta in data anteriore all’accertamento giudiziale del credito attoreo e che il liquidatore avesse invero correttamente riportato il credito di parte attrice nella nota integrativa al bilancio.

Il Tribunale adito sosteneva che l’importo vantato dal socio nei confronti della società potesse qualificarsi come un finanziamento del socio, anche per la parte corrispondente al credito per prestazioni professionali vantato dello stesso. Riteneva infatti il Tribunale che, “l’art. 2467 c.c. formalizza la fattispecie “finanziamento dei soci” nella forma più estesa possibile (“in qualsiasi forma effettuati”), e tale dunque da includervi senz’altro anche qualunque posizione giuridica soggettiva qualificabile come “diritto di credito” nei confronti della società, indipendentemente dallo schema giuridico utilizzato per l’effettuazione del finanziamento”, che “la postergazione del credito è circoscritta alle sole ipotesi di finanziamenti realizzati nelle circostanze anomale previste dal comma 2 [dell’articolo 2467 c.c. ndr.], e viceversa non si estende ai finanziamenti dei soci concessi in condizioni “fisiologiche”, non rilevando eventuali successivi peggioramenti della situazione patrimoniale della società” e che, pertanto, è onere della parte che intende far valere la postergazione “provare che un finanziamento è stato concesso “in un momento in cui, […] risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento“.

Nel caso di specie, il Tribunale riteneva, in primis, che parte attrice non avesse in alcun modo provato la sussistenza dei presupposti necessari a determinare la postergazione del credito del socio convenuto nei confronti della società, ritenendo che non potesse pertanto sostenersi che, al momento dell’erogazione del finanziamento, la società versasse nelle condizioni di crisi di cui al secondo comma dell’art. 2467 c.c. e, in secundis, che al momento del rimborso del credito al socio convenuto non sussistesse, in capo a parte attrice, un credito certo ed esigibile rispetto al quale il finanziamento del socio avrebbe dovuto essere postergato, dal momento che il credito di parte attrice trovava fonte in una condanna della società alla rifusione delle spese di giudizio disposta con sentenza successiva alla suddetta cessione.

Il Tribunale rigettava pertanto le domande di parte attrice condannandola al pagamento delle spese di lite.

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