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Requisiti degli esponenti bancari: il decreto del MEF in Gazzetta Ufficiale

16 Dicembre 2020
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 15 dicembre 2020 il decreto Ministero dell’economia e delle finanze 23 novembre 2020, n. 169 recante Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti.

Resta ferma la possibilità per gli statuti di prevedere requisiti e criteri nonché limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti più restrittivi rispetto a quelli previsti dal presente decreto.

Come si legge nel comunicato stampa del MEF, di seguito ripreso, il decreto delinea una completa e significativa riforma della disciplina, tra l’altro con l’introduzione di una differenziazione tra requisiti e criteri: i primi caratterizzati, come già nella normativa vigente, da elementi di oggettività e tassatività, i secondi connotati da un margine di discrezionalità più ampio e quindi in grado di cogliere in modo sostanziale la qualità degli esponenti, in particolare per quanto riguarda la loro correttezza e competenza.

Oltre ai suddetti criteri di correttezza (che si aggiungono ai requisiti di onorabilità) e competenza (in aggiunta ai requisiti di professionalità), vengono introdotti nuovi profili di valutazione quali l’indipendenza di giudizio, l’adeguata composizione collettiva degli organi, la disponibilità di tempo e, per le banche di maggiori dimensioni, limiti al cumulo degli incarichi.

In questo modo il MEF punta a rafforzare in modo significativo gli standard di idoneità degli esponenti: in primo luogo elevando i requisiti già previsti dalla regolamentazione vigente, in secondo luogo introducendo ulteriori profili che rendono la nuova normativa più stringente di quella attuale e maggiormente adatta a valutare situazioni che, per loro natura, non si prestano a valutazioni automatiche ma richiedono un apprezzamento caso per caso. Tutto ciò avendo cura di bilanciare tali requisiti e profili sulla base della dimensione e complessità operativa dell’ente di riferimento, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità. La disciplina italiana viene così allineata ai più elevati standard europei e si va ad integrare alle disposizioni previste nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico.

Il presente decreto entra in vigore a partire dal 30 dicembre 2020. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle nomine successive alla data della sua entrata in vigore.

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