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Nomenclatura ESG dei fondi: le linee guida ESMA

14 Maggio 2024
Di cosa si parla in questo articolo

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha pubblicato oggi la relazione finale contenente le linee guida sulla nomenclatura dei fondi che utilizzano termini ESG o legati alla sostenibilità.

L’obiettivo delle Linee guida è garantire che gli investitori siano tutelati da affermazioni di sostenibilità non comprovate o esagerate nei nomi dei fondi e, al contempo,  fornire ai gestori patrimoniali criteri chiari e misurabili per valutare la loro capacità di utilizzare termini ESG o legati alla sostenibilità nei nomi dei fondi.

Le Linee guida stabiliscono che, per poter utilizzare questi termini, una soglia minima dell’80% degli investimenti deve essere utilizzata per soddisfare caratteristiche ambientali, sociali o obiettivi di investimento sostenibili.

Le Linee guida sulla nomenclatura ESG dei fondi applicano inoltre criteri di esclusione per diversi termini utilizzati nei nomi dei fondi stessi:

  • termini legati a “ambiente”, “impatto” e “sostenibilità”: esclusioni in base alle regole applicabili ai benchmark allineati a Parigi (PAB);
  • termini legati alla transizione, al sociale e alla governance: esclusioni in base alle regole applicabili ai Climate Transition Benchmarks (CTB).

Nei casi di combinazione di termini, di utilizzo di termini legati alla transizione, alla sostenibilità e all’impatto e per i fondi che designano un indice come benchmark di riferimento, le Linee guida specificano ulteriori criteri.

La relazione finale contenente gli orientamenti fornisce anche una sintesi delle risposte ricevute dall’ESMA al suo documento di consultazione e una spiegazione dell’approccio adottato per affrontare i commenti ricevuti.

Gli orientamenti saranno tradotti in tutte le lingue dell’UE e successivamente pubblicati sul sito web ESMA: la loro applicazione inizierà tre mesi dopo la pubblicazione.

Entro due mesi dalla data di pubblicazione degli Orientamenti sul sito web dell’ESMA in tutte le lingue ufficiali dell’UE, le autorità competenti a cui si applicano gli Orientamenti devono comunicare all’ESMA se:

  • sono conformi agli Orientamenti
  • non sono conformi, ma intendono conformarsi
  • non sono conformi e non intendono conformarsi agli Orientamenti.

Per i fondi già esistenti alla data di applicazione degli orientamenti è previsto un periodo transitorio successivo di sei mesi, mentre eventuali nuovi fondi creati dopo la data di applicazione dovranno applicare immediatamente le presenti Linee guida in relazione a tali fondi.

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