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Giurisprudenza

Vessatorietà clausola floor: esclusa dal collegio di coordinamento ABF

15 Maggio 2024

Decisione Collegio di Coordinamento ABF, 04 aprile 2024, n. 4137

Di cosa si parla in questo articolo

Con Decisione n. 4137 del 04 aprile 2024, il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), si è espresso sulla qualificazione della clausola floor inserita in un contratto di credito tra un intermediario e un consumatore, sancendo il seguente principio di diritto:

La clausola floor attiene alla determinazione dell’oggetto del contratto e/o all’adeguatezza del corrispettivo e, pertanto, è esclusa dal vaglio di vessatorietà ai sensi dell’art 34, comma 2°, del codice del consumo, se formulata in maniera chiara e comprensibile.

La clausola floor, infatti, secondo il Collegio, circoscrive la misura minima di un elemento essenziale del contratto, il tasso di interesse, che rappresenta la remunerazione dell’intermediario per il godimento del capitale da parte del cliente finanziato per mezzo del contratto di mutuo.

Tale clausola è inserita nel contratto di mutuo dall’intermediario mutuante al fine di garantirsi una remunerazione minima, derivante dall’operazione di finanziamento, anche nel caso in cui l’andamento dei tassi di interesse fosse tale da “abbattere” sensibilmente il costo del denaro, evitando così, se tale quadro dovesse verificarsi, di dover continuare a finanziare un soggetto a fronte di un corrispettivo (tasso di interesse, e cioè remunerazione del capitale erogato) non sufficientemente remunerativo.

Il Collegio si allinea pertanto all’orientamento maggioritario della giurisprudenza e con la posizione “granitica” delle pronunce dell’Arbitro, che esclude la vessatorietà della clausola floor, salvo il caso in cui sia formulata in modo non chiaro e comprensibile.

Si discosta quindi dalla giurisprudenza “assolutamente minoritaria e isolata” della Corte d’Appello di Milano (n. 2836 del 06/07/2022 e n. 558 del 17/02/2023), che aveva affermato la natura vessatoria di una clausola floor contenuta in un contratto di mutuo, poiché la definizione dell’“oggetto principale del contratto” riguarda solo le clausole che fissano una prestazione essenziale del contratto e non le clausole di carattere accessorio.

Secondo tale tesi, ricorda il Collegio, la clausola floor non atterrebbe a una prestazione essenziale e caratterizzante del contratto di mutuo – ben potendo le parti stipulare validamente il contratto anche in assenza di un tasso minimo – e sarebbe, pertanto, possibile sindacarne la vessatorietà: pertanto, una clausola floor, a meno che non sia “compensata” da una clausola cap o da una riduzione dello spread evidenziata in contratto, introdurrebbe un significativo squilibrio che non attiene alla convenienza economica, ma proprio ai diritti e obblighi derivanti dal contratto, ed è quindi vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 1, cod. cons.

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