Con Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E del 15 maggio 2024, vengono fornite istruzioni sulle novità introdotte dal decreto “Milleproroghe” (D.L. 2015/2023) e dal decreto “Agevolazioni fiscali” (D.L. 39/2024), al fine di beneficiare del ravvedimento speciale e sanare con sanzioni ridotte le violazioni relative al periodo d’imposta 2022 ed agli anni precedenti (c.d. ravvedimento speciale 2024).
In particolare, l’AE ricorda che il termine per poterne beneficiare è fissato al 31 maggio 2024, così come per usufruire della riapertura dei termini prevista con riferimento alle dichiarazioni presentate per il 2021 e per gli anni precedenti.
Il decreto “Milleproroghe”, in particolare, ha infatti esteso l’applicabilità del ravvedimento speciale alle violazioni relative alle dichiarazioni validamente presentate per il periodo d’imposta 2022.
Le agevolazioni connesse al ravvedimento speciale previste per il 2024 consistono nel pagamento di una sanzione pari a 1/18 del minimo, oltre all’imposta e agli interessi, in un’unica soluzione o a rate: per potervi aderire, occorre versare, entro il 31 maggio 2024, l’intero importo o la prima rata e rimuovere, entro lo stesso termine, le irregolarità o le omissioni che si intendono sanare; in caso di pagamento rateale, sulle tre rate successive alla prima (30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre 2024) sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.
Sono escluse dal ravvedimento speciale le violazioni che al 31 maggio sono state già contestate, comprese le comunicazioni emesse a seguito di controllo formale (ex art. “36-ter”), mentre non è ostativa al ravvedimento l’avvenuta consegna di un processo verbale di constatazione (c.d. “p.v.c.”).
Quanto al decreto “Agevolazioni fiscali”, quest’ultimo ha invece previsto la riapertura dei termini per aderire al ravvedimento speciale, con riferimento alle violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate con riguardo al periodo d’imposta 2021 e precedenti.
In tal caso, la circolare specifica che possono beneficiare di questa ulteriore finestra, entro il 31 maggio 2024:
- i contribuenti che non hanno perfezionato entro la scadenza originaria (30 settembre 2023) la procedura di regolarizzazione
- i contribuenti che, pur avendola perfezionata, intendono ora avvalersene per sanare ulteriori violazioni riferibili allo stesso anno o ad anni precedenti.
- i contribuenti che avevano perfezionato la regolarizzazione ma sono poi decaduti dal beneficio della rateazione (in tal caso potranno sanare ulteriori violazioni, purché diverse da quelle già regolarizzate).
La circolare fornisce infine indicazioni sulle modalità di calcolo degli importi dovuti, sia in caso di pagamento in unica soluzione, sia in caso di rateazione.