Il presente contributo analizza le nuove Disposizioni della Banca d’Italia sui fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese ed il loro coordinamento con i precedenti Orientamenti della stessa Vigilanza pubblicati nell’agosto 2023.
Le Disposizioni della Banca d’Italia di attuazione dell’articolo 4-sexies.1 del TUF in materia di fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese, pubblicate lo scorso 8 maggio 2024 (“Disposizioni”) sono destinate ad integrare la regolamentazione applicabile ai prestatori di servizi di crowdfunding, ossia (i) gli intermediari vigilati (banche, intermediari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del TUB, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e SIM – collettivamente, “Intermediari Vigilati”) e (ii) i fornitori specializzati di servizi di crowdfunding – “Fornitori Specializzati”) – (gli Intermediari Vigilati e i Fornitori Specializzati, collettivamente, “Fornitori”).
Per tutti i Fornitori è richiesta l’autorizzazione ai sensi del Regolamento (UE) 2020/1503 (“Regolamento 1503”) da parte delle autorità competenti (ovvero la Banca d’Italia, sentita la Consob, per il rilascio dell’autorizzazione agli Intermediari Vigilati, escluse le SIM, e la Consob, sentita Banca d’Italia, per il rilascio dell’autorizzazione ai Fornitori Specializzati e alle SIM).
Di seguito si riporta una breve analisi dei contenuti delle Disposizioni e del loro coordinamento con quanto già previsto negli Orientamenti di vigilanza in materia di fornitori specializzati di servizi di crowdfunding pubblicati il 2 agosto 2023 (“Orientamenti”).
1. Comunicazioni di vigilanza
In aggiunta alle segnalazioni prudenziali di cui alla Circolare della Banca d’Italia n. 286 del 17 dicembre 2013 e alla Circolare della Banca d’Italia n. 154 del 22 novembre 1991[1], le Disposizioni (al Capo II) indicano ulteriori obblighi informativi dei Fornitori nei confronti delle autorità competenti (comunicazioni di vigilanza).
Più in dettaglio, è previsto che i Fornitori di servizi di crowdfunding comunichino:
- senza indugio, alla Banca d’Italia e alla Consob le date di avvio di utilizzo dell’autorizzazione, quelle di interruzione e di riavvio della fornitura di servizi di crowdfunding, nonché ogni eventuale modifica sostanziale delle condizioni di autorizzazione. A esempio, rientrano tra quest’ultime, le variazioni rilevanti dei dispositivi di governance o dei meccanismi di controllo interno;
- entro il 25 gennaio di ogni anno[2], alla Banca d’Italia le informazioni di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del Regolamento 1503, ossia un elenco dei progetti finanziati attraverso la sua piattaforma di crowdfunding, specificando per ogni progetto (i) il titolare dello stesso e l’importo raccolto; (ii) lo strumento emesso, e (iii) le informazioni aggregate sugli investitori e sull’importo investito, ripartite per residenza fiscale degli investitori stessi e distinguendoli tra sofisticati e non sofisticati[3];
- entro il 30 aprile di ogni anno, alla Banca d’Italia le informazioni relative alle variazioni intervenute rispetto agli accordi di esternalizzazione e, qualora nulla fosse cambiato, possono comunicare solo tale circostanza.
Per quanto riguarda gli assetti proprietari e i partecipanti al capitale dei Fornitori Specializzati, le Disposizioni prevedono che quest’ultimi comunichino alla Banca d’Italia entro 10 giorni dal verificarsi del relativo evento (acquisizione, incremento o riduzione della partecipazione), o, se successivo, dal momento in cui il Fornitore Specializzato ne viene a conoscenza:
- l’acquisizione o l’incremento di una partecipazione che comporti il raggiungimento o il superamento della soglia del 20% del capitale o dei diritti di voto nel Fornitore Specializzato o che comporti la possibilità di esercitare il controllo sul Fornitore Specializzato;
- la riduzione della partecipazione al di sotto della soglia di cui al punto (a) che precede.
La comunicazione di cui al punto (a) che precede deve essere accompagnata da una nota recante le informazioni sulla sussistenza dei requisiti di onorabilità in capo ai soci che detengono il 20% o più del capitale azionario o dei diritti di voto, fermo restando che può, comunque, essere indicato ogni ulteriore dato e informazione inerenti all’evento o all’operazione.
Inoltre, entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio, i Fornitori Specializzati effettuano la comunicazione annuale in materia di assetti proprietari di cui alla Parte Sesta, paragrafo 2, delle Disposizioni della Banca d’Italia in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari[4], ossia comunicano annualmente all’Autorità competente l’elenco dei soci che possiedono partecipazioni pari o superiori al 2% del capitale, riferito alla data di approvazione del bilancio[5].
Quanto, infine, agli esponenti aziendali dei Fornitori Specializzati, le Disposizioni richiamano la previsione del Regolamento 1503 secondo cui le persone fisiche responsabili della gestione del Fornitore Specializzato, non soltanto devono possedere sufficienti conoscenze, competenze ed esperienze per gestire il Fornitore stesso, ma devono anche dedicare tempo sufficiente all’esercizio delle loro funzioni e non avere precedenti penali relativi a violazioni di norme nazionali nei settori del diritto commerciale, del diritto fallimentare, del diritto sui servizi finanziari, della normativa antiriciclaggio, della normativa antifrode o degli obblighi in materia di responsabilità professionale.
A tal fine, le Disposizioni rinviano al Provvedimento della Banca d’Italia del 5 maggio 2021, recante le “Disposizioni sulla procedura di valutazione dell’idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti” (con esclusivo riferimento ai paragrafi indicati nelle Disposizioni)[6] e lo rendono, dunque, applicabile anche ai Fornitori Specializzati.
Per l’effetto di tale rinvio normativo, i Fornitori Specializzati sono tenuti a:
- munirsi di un’apposita procedura interna per la valutazione dell’idoneità dei propri esponenti aziendali;
- trasmettere alla Banca d’Italia copia del verbale della riunione entro 30 giorni dal compimento della valutazione da parte dell’organo competente. Al verbale sono accluse le informazioni previste dal campo 13, sottocampo 10 dell’allegato del Regolamento delegato (UE) 2022/2112[7].
2. Rapporto tra le Disposizioni e gli Orientamenti
In virtù del richiamo operato dalle Disposizioni agli Orientamenti, quest’ultimi restano espressamente in vigore per quanto riguarda, in particolare:
- il ruolo degli organi aziendali: il Fornitore Specializzato deve adottare, valutandone regolarmente l’efficacia, dispositivi di governance e un assetto organizzativo volti di garantire una gestione prudente ed efficace. Tali dispositivi devono essere adeguati alla dimensione e complessità operativa del Fornitore Specializzato, tenendo in considerazione la tipologia delle attività svolte;
- il sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi: il Fornitore Specializzato deve dotarsi di funzioni di controllo interno di secondo e di terzo livello, ovvero, a seconda del caso, di un amministratore con specifiche deleghe in materia di controlli, sempre assicurando l’efficacia del sistema di gestione dei rischi mediante una composizione qualitativamente e quantitativamente idonea dell’organo stesso;
- la disciplina delle esternalizzazioni: sono ammesse a condizione che i controlli interni continuino ad essere efficaci, e ferma restando la piena responsabilità del rispetto della normativa per le attività esternalizzate. A tal fine, è, pertanto, richiesto che il Fornitore Specializzato, mantenga un’idonea struttura e operatività sostanziale, evitando di divenire un’entità vuota (c.d. “empty shell”). Inoltre, nel momento in cui decidesse di esternalizzare funzioni operative importanti, è richiesta la dimostrazione che (i) il soggetto terzo sia qualificato e capace di esercitare tali funzioni con la diligenza imposta dalla natura dell’incarico e che (ii) il Fornitore Specializzato sia sempre in grado di controllare in modo effettivo la funzione esternalizzata, dando indicazioni al soggetto terzo e, nel caso, di revocarla nel momento in cui la qualità dei controlli interni o la capacità dell’autorità competente possano risultare pregiudicate.
3. Scadenziario delle comunicazioni
Si riporta, infine, per completezza, lo scadenziario delle comunicazioni previste a carico dei Fornitori di servizi di crowdfunding ai sensi delle Disposizioni e dalle altre fonti regolamentari applicabili.
Scadenza | Adempimento | Soggetti obbligati | Riferimento Normativo |
A evento, senza indugio | Comunicazione di avvio, interruzione e riavvio della fornitura di servizi di crowdfunding, nonché di ogni eventuale modifica sostanziale delle condizioni di autorizzazione. | Tutti i Fornitori | Disposizioni |
A evento, entro 10 giorni dal relativo evento | Comunicazione di acquisizione, incremento o riduzione della partecipazione rispetto alla soglia del 20% del capitale sociale o dei diritti di voto. | Fornitori Specializzati | Disposizioni |
Annualmente, entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio | Comunicazione annuale dell’elenco dei soci che possiedono partecipazioni pari o superiori al 2% del capitale, riferito alla data di approvazione del bilancio. | Fornitori Specializzati | Parte Sesta, paragrafo 2, delle Disposizioni della Banca d’Italia in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari |
A evento, entro 30 giorni dalla relativa riunione di valutazione degli esponenti aziendali | Trasmissione alla Banca d’Italia di copia del verbale della riunione in cui è stata svolta la valutazione degli esponenti aziendali. | Fornitori Specializzati | Regolamento 1503
Disposizioni Disposizioni sulla procedura di valutazione dell’idoneità degli esponenti aziendali
|
Annualmente, entro il 25 gennaio di ogni anno | Comunicazione delle informazioni sui progetti finanziati attraverso la sua piattaforma di crowdfunding. | Tutti i Fornitori | Art. 16, par. 1, Regolamento 1503
Circolare n. 154 Disposizioni |
Semestralmente, entro il 25° giorno del mese successivo alla scadenza di ciascun semestre (i.e. il 31 dicembre e il 30 giugno) | Segnalazione relativa ai presìdi prudenziali. | Fornitori Specializzati | Art. 11 del Regolamento 1503
Circolare n. 286 Circolare n. 154 |
Annualmente, entro il 30 aprile di ogni anno | Comunicazione delle informazioni relative alle variazioni intervenute rispetto agli accordi di esternalizzazione. | Tutti i Fornitori | Disposizioni |
[1] Preliminarmente si rammenta che la Circolare n. 286 e la Circolare n. 154 prevedono che i Fornitori effettuino con periodicità semestrale, entro il 25 del mese successivo alla scadenza di ciascun semestre solare (avente fine alle date contabili di riferimento del 30 giugno e del 31 dicembre), alla Banca d’Italia, tramite la piattaforma Infostat, le segnalazioni relative ai presìdi prudenziali di cui all’articolo 11 del Regolamento 1503.
[2] Nell’ambito della consultazione sulle Disposizioni è stato richiesto di sostituire il termine del 25 gennaio con quello della “fine del mese di febbraio”, ritenendolo, tra l’altro, non del tutto allineato con quanto previsto nel Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2120 della Commissione del 13 luglio 2022, che raccomanda la fine di febbraio dell’anno successivo quale termine ultimo per la comunicazione delle informazioni relative all’anno precedente. Tale osservazione non è stata accolta dalla Banca d’Italia, che ha ritenuto il 25 gennaio “coerente con le tempistiche necessarie per la lavorazione e l’invio delle informazioni da parte della Banca d’Italia alla Consob” e successivamente all’ESMA. Inoltre, il termine è allineato con quello individuato dalla Consob nel proprio Regolamento in materia di servizi di crowdfunding per la ricezione delle segnalazioni da parte degli intermediari da essa autorizzati, ossia la “fine del mese di gennaio”.
[3] Cfr. Tabella n. 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2120.
[4] Cfr. https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/assetti-propr-banche/index.html.
[5] La comunicazione specifica, altresì, l’eventuale emissione di categorie di azioni e diritti patrimoniali e amministrativi connessi a ciascuna categoria, di strumenti finanziari partecipativi e dei diritti patrimoniali e amministrativi da essi attribuiti, nonché di obbligazioni convertibili in azioni. Nel caso in cui l’impresa vigilata sia costituita nella forma di una s.r.l., la comunicazione deve, altresì, specificare l’attribuzione e il contenuto di diritti particolari di alcuni soci ai sensi dell’articolo 2468, comma 3, codice civile.
[6] Cfr. https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/provv-050521/index.html, Sezione I, Sezione II, paragrafi 1.1., 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 2, 3, 5 e Sezione III, paragrafo II.
[7] Ossia un curriculum vitae che indichi: (a) l’istruzione pertinente (compresi il nome o i nomi e il tipo o i tipi di istituto o istituti di istruzione, la tipologia e la data di conseguimento del titolo o dei titoli di studio) e la formazione professionale pertinente (compreso il tema della formazione, il tipo o i tipi di istituto o istituti di formazione e la data di completamento della formazione); (b) l’esperienza professionale pertinente (nel settore finanziario e in altri settori), compresi i nomi di tutte le organizzazioni per le quali la persona ha lavorato e la natura e la durata delle funzioni svolte (date di inizio e fine) e il motivo per cui la posizione è stata lasciata (nuovo incarico nella società/nel gruppo, rinuncia volontaria o forzata, scadenza del mandato); (c) nella descrizione delle attività svolte in riferimento alle posizioni ricoperte negli ultimi 10 anni devono essere incluse informazioni dettagliate su tutti i poteri detenuti e sulle aree operative poste sotto il controllo della persona in questione. Il curriculum vitae può anche includere informazioni dettagliate (nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica) di eventuali referenti che possono essere contattati dall’autorità competente (questo campo è facoltativo).