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Giurisprudenza

Cessione del credito e competenza territoriale

21 Maggio 2024

Cassazione Civile, Sez. II, 9 maggio 2024, n. 12670 – Pres. D’Ascola, Rel. Giannaccari

Di cosa si parla in questo articolo

La Cassazione, con sentenza n. 12670 del 9 maggio 2024, si è pronunciata sui casi in cui una cessione di credito possa comportare lo spostamento del luogo di adempimento dell’obbligazione, e, quindi, della competenza territoriale, in caso di contenzioso sul credito ceduto.

In particolare, ha affermato che la cessione del credito, può comportare lo spostamento del luogo dove deve essere adempiuta l’obbligazione in favore del domicilio del cessionario, solo se la cessione sia comunicata al debitore ed avvenga prima che il credito sia venuto a scadenza.

La Corte ricorda, infatti, che, al fine di stabilire il luogo di adempimento di un’obbligazione pecuniaria, a norma dell’art. 1182 C.c., comma 3, deve aversi riguardo al domicilio che il creditore ha nel momento in cui l’obbligazione deve essere eseguita, non quando è sorta.

Le regola posta dall’art.1182 c.c., che modifica il locus destinatae solutionis, trova infatti applicazione nell’ipotesi in cui ad agire sia il cessionario del credito, nei confronti del quale non è vincolante il foro convenzionale stabilito tra il cedente ed il debitore ceduto.

La Corte, richiamando altri precedenti in materia (Cassazione civile sez. III, 18/02/2016, n.3184; Cassazione civile sez. I, 18/12/2007, n.26664), ricorda inoltre che l’accettazione della cessione del credito da parte del debitore ceduto non costituisce certo una ricognizione tacita del debito, trattandosi di una dichiarazione di scienza priva di contenuto negoziale.

Di conseguenza, il debitore ceduto non viola il principio di buona fede nei confronti del cessionario, se non contesta il credito, pur se edotto della cessione, né il suo silenzio può costituire conferma di esso, perché, per assumere tale significato, occorre un’intesa tra le parti negoziali cui il ceduto è estraneo.

Nel caso di specie, la cessionaria del credito era rimata estranea al giudizio fra debitore ceduto e creditore.

Conseguentemente, ad avviso della Corte, è erronea la decisione del Tribunale di merito che aveva determinato la competenza territoriale sulla base di un atto di cessione del credito in favore di un soggetto che non era parte del procedimento.

La competenza va infatti individuata sulla base del contratto intercorso tra le parti in causa, che, nel caso di specie, individuava specificatamente il foro convenzionale, in caso di controversie: clausola, che avrebbe pertanto dovuto essere correttamente applicata dal Tribunale di merito nella controversia poi insorta fra le parti originarie del contratto.

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