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Decreto agevolazioni fiscali: in GU la legge di conversione

29 Maggio 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2024 la legge di conversione n. 67 del 23 maggio 2024, con modificazioni, del D.L. 39/2024 (c.d. decreto agevolazioni fiscali), recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli artt. 119 e 119-ter del D.L. 34/2020 e altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria.

La legge di conversione del decreto agevolazioni fiscali, contiene, in particolare, fra le molte novità, l’eliminazione, per gli interventi successivi alla sua entrata in vigore, di quasi tutte le fattispecie per le quali risulta ancora vigente l’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni.

Bonus edilizi e sconto in fattura

  • Il comma 1, lettera a) dell’art. 1, fa venire meno la deroga al blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito, prevista dall’art. 2, comma 3-bis, primo periodo, del citato decreto- legge n. 11 del 2023 a favore degli IACP, delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa ed enti del Terzo settore
  • Il comma 2 prevede un regime transitorio, prevedendo che sia possibile beneficiare della cessione del credito o dello sconto in fattura qualora:
    • risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’art. 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34/2020;
    • risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
    • risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell’art. 119 e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;
    • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’art. 119;
    • siano già iniziati i lavori oppure sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.
  • Le detrazioni per le spese sostenute nel 2024 relativamente al Superbonus, bonus barriere architettoniche e “Sismabonus” e “Sismabonus acquisti” sono ora ripartite in 10 quote annuali (art. 4-bis).
  • La compensazione di crediti Superbonus con debiti previdenziali dal 2025 non è più possibile (art. 4-bis).
  • Il bonus ristrutturazioni sarà pari al 36% dal 2025 e dal 2028 al 2033 sarà pari al 30% (art. 9-bis)
  • Viene disposta la sospensione, fino a concorrenza di quanto dovuto, dell’utilizzabilità dei crediti di imposta inerenti i bonus edilizi in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi imposte erariali nonché ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate per importi complessivamente superiori a euro 10.000, se scaduti i termini di pagamento e purché non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Remissione in bonis

La Legge di conversione del decreto agevolazioni fiscali prevede inoltre che la remissione in bonis non si applichi in relazione all’obbligo di comunicazione all’A.E. delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito, anche per le cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti.

Frodi nella cessione dei crediti ACE

La Legge sulle agevolazioni fiscali introduce misure volte a prevenire le frodi in materia di cessione dei crediti: riduce, in particolare, a una la possibilità di cessione ed estende la responsabilità solidale del cessionario alle ipotesi di concorso nella violazione; amplia inoltre i controlli preventivi in materia di operazioni sospette.

Misure per il monitoraggio di transizione 4.0

Ai fini della fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e dei crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, le imprese dovranno comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che intenderanno effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto agevolazioni fiscali, la ritenuta ripartizione negli anni del credito agevolabile e la sua fruizione.

Contraddittorio obbligatorio

La Legge di conversione del decreto agevolazioni fiscali prevede che le disposizioni sul contraddittorio obbligatorio dell’art. 6-bis della L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), non si applicano agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito emesso prima della stessa data.

L’art. 7-bis specifica che il citato articolo si interpreta nel senso che la sua disposizione si applica esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ma non a quelli per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra Amministrazione finanziaria e contribuente né agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti.

Inoltre, tra gli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio, da individuare con decreto del MEF, rientrano anche quelli di diniego di istanze di rimborso, in funzione anche del relativo valore.

Ravvedimento speciale (art. 7 del decreto agevolazioni fiscali)

Slitta al 31 maggio 2024, il termine per il ravvedimento speciale delle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, ed al 1° giugno 2024, la decorrenza degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo.

Coloro che entro il 30 settembre 2023 non hanno perfezionato il ravvedimento speciale possono provvedere alla regolarizzazione versando le somme dovute in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2024 o in rate successive.

Sanzioni per violazione obblighi di trasmissione

All’art. 10 del D. Lgs. n. 471/1997 viene aggiunto il comma 1-ter, per cui la sanzione prevista al comma 1 si applica agli operatori che violano gli obblighi di trasmissione previsti dall’art. 22, comma 5, ultimo periodo, del D.L. n. 124/2019, per il credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici: la sanzione di cui al periodo precedente è applicata per ogni omesso, tardivo o errato invio dei dati.

Sanzioni per la violazione degli obblighi comunicativi degli operatori finanziari (art. 7 del decreto agevolazioni fiscali)

La Legge di conversione del decreto agevolazioni fiscali sanziona l’omessa, tardiva o errata comunicazione dei dati POS da parte degli operatori finanziari.

E’ stato introdotto infatti un nuovo comma 1-ter dell’art. 10 Dlgs 471/97 in base al quale, il regime sanzionatorio previsto al primo comma dello stesso articolo si applica agli operatori che violano gli obblighi di trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici. Il nuovo comma 1-ter prevede:

  • l’applicazione di una sanzione da 2.000 a 20.000 euro per ciascuna violazione degli obblighi di trasmissione, senza applicazione della riduzione da concorso di violazioni e della continuazione;
  • la sanzione è ridotta alla metà se l’invio avviene entro i quindici giorni successivi.

Ulteriori disposizioni

  • Plastic tax: differita la sua entrata in vigore dal 1° luglio 2024 al 1° luglio 2026 (art. 9-bis)
  • Sugar tax: differita la sua entrata in vigore dal 1° luglio 2024 al 1° luglio 2025 (art. 9-bis)
  • Registrazione degli aiuti di Stato Covid-19: differimento al 30 novembre 2024 per i termini del 2023 e del primo semestre 2024 (art. 7)
  • TARI: differimento del termine di approvazione al 30 giugno 2024 (art. 7).
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