Con Decreto d'urgenza del Ministro dell’Economia e delle Finanze – Presidente 27 luglio 2011, n. 675, è stata pubblicata la Delibera CICR (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio) in materia di acquisizione di partecipazioni qualificate in banche, capogruppo, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.
In generale, il nuovo regime prevede che siano soggette ad autorizzazione preventiva della Banca d’Italia:
1) l’acquisizione a qualsiasi titolo di partecipazioni in un’impresa vigilata che, tenendo conto di quelle già possedute, attribuiscano una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento;
2) le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunga o superi il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento.
Altresì è prevista l'autorizzazione preventiva della Banca d’Italia:
3) per le acquisizioni e variazioni di partecipazioni dalle quali discenda il controllo su un’impresa vigilata ai sensi dell’articolo 23 del TUB, ovvero, a prescindere dal possesso di partecipazioni, l’acquisizione del controllo derivante da un contratto con l’impresa vigilata o da una clausola del suo statuto ai sensi del medesimo articolo 23 del TUB;
4) per le acquisizioni di partecipazioni, anche indirette, dalle quali discenda la possibilità di esercitare un’influenza notevole sull’impresa vigilata;
5) in specifiche ipotesi di "acquisti di concerto";
6) ovvero in altri casi di raggiungimento o superamento delle soglie determinate dal nuovo regime.
La Delibera, emessa su proposta della Banca d'Italia, tiene conto della relativa procedura di consultazione pubblica avviata dallo stesso Organo di Vigilanza nel dicembre 2010.