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Precompilata 2024: chiarimenti Agenzia delle Entrate

4 Giugno 2024
Di cosa si parla in questo articolo

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 12/E del 31 maggio 2024 ha fornito istruzioni e chiarimenti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche (in riferimento alla c.d. precompilata 2024) e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2023, rispondendo ai quesiti degli operatori.

Attraverso lo schema della domanda-risposta suddiviso per argomento, vengono evidenziati i principali aspetti di novità relativamente alla precompilata 2024, che riguardano l’anno d’imposta 2023, alla luce dei quesiti formulati dai centri di assistenza fiscale (CAF); in sintesi:

1)  Estensione dell’utilizzo del modello 730 semplificato (precompilata 2024)

  • Domanda: i contribuenti con soli redditi diversi dal lavoro dipendente possono presentare il modello 730 senza sostituto d’imposta?
  • Risposta: sì, a partire dal 2024, i contribuenti senza partita IVA con redditi diversi da quelli di lavoro dipendente possono usare il modello 730 senza sostituto d’imposta .

2)  Detenzione di cripto-attività di diversi emittenti

  • Domanda: Come indicare correttamente nel modello 730 i dati relativi alle cripto-attività?
  • Risposta: nel Quadro W è necessario compilare distinti righi e indicare i giorni con riferimento a ogni singola attività finanziaria

3)  Detenzione di più conti correnti presso lo stesso intermediario

  • Domanda: Come indicare nel Quadro W del modello 730 i conti correnti detenuti presso uno stesso intermediario estero?
  • Risposta: Compilare un rigo per ogni conto e riferirsi all’esempio di calcolo della giacenza media.

4)  Individuazione del valore delle cripto-attività

  • Domanda: Come dichiarare il valore delle cripto-attività?
  • Risposta: Dichiarare il valore rilevato dalla piattaforma dell’exchange o da siti specializzati. In assenza, utilizzare il costo di acquisto.

5)  Rilascio del visto di conformità – Quadro L – Sezione II – Dati relativi alla rivalutazione dei terreni 

  • Domanda: Ai fini dell’apposizione del visto di conformità, qualora nel Quadro L del modello 730/2024 siano indicati i valori dei terreni, rideterminati ai sensi dell’art. 2 del d.l. 282/2002, quale documentazione deve essere visionata e acquisita dal CAF e dal professionista abilitato?
  • Risposta: nella Sezione II del Quadro L del modello 730/2024, è indicato l’importo dell’imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti rivalutazioni del valore dei terreni (colonna 3); tale importo è oggetto di visto di conformità e il CAF deve controllare e conservare le quietanze di avvenuto versamento tramite modello F24, nonché controllare e conservare la perizia giurata di stima alla base della rivalutazione dichiarata con il modello, nonché quelle eventualmente effettuate in precedenza per il medesimo terreno, al fine di verificare che i versamenti esibiti siano effettivamente riferibili allo stesso terreno.

6)  Rilascio del visto di conformità  – Quadro L – Sezione III – Redditi di capitale soggetti a imposizione sostitutiva

  • Domanda: Ai fini dell’apposizione del visto di conformità, in relazione ai dati indicati nel rigo L8 del modello 730/2024, quale documentazione debba essere visionata e acquisita dal CAF?
  • Risposta: nella Sezione III del Quadro L3 sono indicati i redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo, percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti, soggetti a imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d’imposta applicata in Italia ai redditi della stessa natura (articolo 18 del TUIR); il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva e, in tal caso, compete il credito d’imposta per le imposte eventualmente pagate all’estero. Il CAF deve controllare e conservare la certificazione rilasciata dall’intermediario/sostituto residente, con cui sono attestate le somme trattenute e versate a tale titolo, che possono essere utilizzate a scomputo dell’imposta sostitutiva dovuta.

7)  Quadro W – Redditi di capitale di fonte estera nella precompilata 2024

  • Domanda: in presenza di crediti d’imposta esteri indicati nel Quadro W del modello 730/2024, quale documentazione debba essere visionata e acquisita dal CAF?
  • Risposta: Il Quadro W5 del modello 730/2024 deve essere compilato dai residenti in Italia che possiedono investimenti o attività finanziarie all’estero, ed è necessario per adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale e per calcolare l’IVIE, l’IVAFE e l’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività. Anche se gli investimenti sono stati disinvestiti durante l’anno, devono essere indicati; non è obbligatorio compilare il Quadro W per conti correnti esteri con valore massimo inferiore a 15.000 euro, salvo che sia dovuta l’IVAFE e le attività gestite da intermediari residenti sono esenti.

Il CAF deve conservare le quietanze, ricevute, attestazioni o certificazioni di avvenuto versamento delle imposte pagate nello Stato estero, la dichiarazione dei redditi estera del contribuente, eventuali richieste di rimborso non incluse nella dichiarazione e una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la definitività delle imposte e l’assenza di richieste di rimborso; se il contribuente non ha una copia della dichiarazione dei redditi estera, deve fornire una dichiarazione sostitutiva che attesti tale circostanza.

8)  Documentazione spese Superbonus al 90% per la precompilata 2024

  • Domanda: L’art. 9, c. 1, lett. a), n. 3), del D.L. 176/2022 ha previsto che, per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023, la detrazione spetta nella misura del 90% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione, tra le altre, che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a euro 15.000. Ai fini dell’apposizione del visto di conformità, il rispetto del requisito relativo al reddito di riferimento del nucleo familiare può essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva resa dal beneficiario della detrazione?
  • Risposta: Per l’apposizione del visto di conformità, il contribuente può attestare il rispetto di questo requisito attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Questa dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, deve attestare la composizione del nucleo familiare e che il reddito di riferimento per l’anno precedente non supera i 15.000 euro.

9)  Detrazione IRPEF pari al 50% dell’IVA per acquisti di abitazione di classe energetica A o B e credito d’imposta “prima casa under 36”

  • Domanda: tale detrazione spetta anche nel caso in cui, con riferimento al medesimo immobile, il contribuente abbia usufruito del credito d’imposta “prima casa under 36” di cui all’art. 64, c. 7, del D.L. 73/2021?
  • Risposta: il beneficio fiscale non compete qualora il contribuente, in riferimento al medesimo immobile, abbia usufruito del beneficio fiscale “prima casa under 36”, di cui al citato articolo.

10)  Ammissibilità del ravvedimento operoso in caso di trasmissione delle certificazioni uniche oltre i termini ordinariamente previsti

  • Domanda: in ipotesi di errore o omissione nella trasmissione all’Agenzia delle entrate della certificazione unica (CU), è possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso?
  • Risposta: è ammissibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso laddove l’invio della CU venga effettuato oltre i termini ordinariamente previsti; se il sostituto trasmette all’Agenzia delle entrate e rilascia al percipiente una CU tardiva o rettificativa, il contribuente potrà esibirla al CAF o al professionista abilitato affinché quest’ultimo ne tenga conto ai fini della predisposizione o dell’eventuale rettifica della dichiarazione dei redditi.
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