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Giurisprudenza

Indeducibili i costi documentati con fattura irregolare

9 Marzo 2021

Matteo Mancini

Cassazione Civile, Sez. V, 12 gennaio 2021, n. 247 – Pres. Cirillo, Rel. Fracanzani

Di cosa si parla in questo articolo

Con l’ordinanza in oggetto, la Corte di Cassazione, conformemente ad un consolidato orientamento, è intervenuta pronunciandosi in tema di prova dell’inerenza dei componenti negativi deducibili dal reddito d’impresa e, in particolare, definendo maggiormente l’ambito di applicazione del principio di matrice giurisprudenziale relativo alla presunzione di veridicità del contenuto delle fatture redatte conformemente all’art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

In specie, la Suprema Corte ha avuto modo di ribadire come, in tema di imposte sui redditi, l’irregolarità della fattura, producendo il venir meno della presunzione di veridicità di quanto in essa contenuto, provoca implicitamente l’impossibilità, da parte del contribuente, di utilizzarla come prova ai fini della deduzione dei relativi costi.

Riepilogando sinteticamente i fatti di causa, la società contribuente veniva raggiunta da un avviso di accertamento relativo alle imposte dirette in cui venivano contestate alcune deduzioni operate con riferimento a costi,da un lato, non sufficientemente documentati né determinabili nel loro ammontare, in quanto oggetto di autofatture prive degli elementi prescritti dal citato art. 21 (indicazione del soggetto cedente, degli acquirenti ecc.), e, dall’altro, riconducibili a fatture emesse in relazione ad operazioni inesistenti.

Risultata soccombente sia in primo grado che nel giudizio di appello, l’Amministrazione finanziaria proponeva ricorso in Cassazione avverso la pronuncia della competente C.T.R., la quale – considerandolo “generico” – aveva ritenuto inammissibile il motivo di ricorso dell’Ufficio relativo alle contestazioni mosse in tema di assoluta inidoneità delle autofatture prodotte, in quanto irregolari, alla dimostrazione dell’effettività del costo oggetto di deduzione.

La ricorrente, lamentando, per quanto di interesse, la violazione dell’art. 53 del D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, ha specificato come le argomentazioni di appello dovessero leggersi nel senso che le autofatture, essendo prive dei contenuti previsti dall’art. 21 citato, non consentivano di attribuire al costo da esse rappresentato le caratteristiche dell’effettività e della certezza, necessarie ai fini della relativa deducibilità.

Su queste basi, inoltre, quand’anche fossa stata fornita dimostrazione delle operazioni per cui veniva contestata l’inesistenza (che quindi non sarebbero più state classificate come fittizie), i relativi costi sarebbero stati comunque indeducibili in quanto “illeciti” in ragione dei “vizi” propri delle autofatture.

Ciò posto, dunque, secondo la tesi della ricorrente, il motivo di appello non poteva comunque essere tacciato di inammissibilità per genericità.

La Suprema Corte ha accolto le doglianze dell’Amministrazione finanziaria e, nel richiamare alcune recenti pronunce (in particolare, v. Cass. 27 maggio 2020, n. 9912 e 16 luglio 2020, n. 15143), ha statuito, in tema di imposte sui redditi, che l’irregolarità della fattura (o autofattura) non redatta in conformità ai requisiti di contenuto prescritti dal citato art. 21, produce l’impossibilità di applicare la predetta presunzione di veridicità di quanto ivi rappresentato, rendendo il documento del tutto inidoneo a costituire titolo per il contribuente ai fini del diritto alla deduzione del costo relativo, motivo per cui, al verificarsi di tale circostanza, l’Ufficio può liberamente contestare l’effettività delle operazioni ad esso sottese e ritenerne indeducibili i costi in esso indicati.

Il collegio, nel cassare la pronuncia impugnata, ha rinviato il giudizio alla C.T.R. in diversa composizione.

 

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