L’Autorità bancaria europea (EBA) ha avviato oggi una consultazione su tre serie di progetti di standard tecnici di regolamentazione (RTS) volti a standardizzare la raccolta e la registrazione delle perdite da rischio operativo, nell’ambito del Regolamento CRR.
I progetti di RTS sono volti altresì a fornire chiarezza sulle esenzioni per il calcolo della perdita annuale da rischio operativo e sugli aggiustamenti alla serie di dati sulle perdite, che le banche devono effettuare in caso di fusione o acquisizione di entità o attività.
In particolare:
- la bozza di RTS sulla definizione di una tassonomia del rischio operativo fornisce un elenco di tipi di eventi di rischio operativo, nonché categorie e attributi, che gli istituti devono utilizzare per la registrazione degli eventi di perdita da rischio operativo, in linea con l’attuale quadro normativo e con gli standard internazionali
- la bozza di RTS sulle condizioni in cui sarebbe indebitamente oneroso per un ente calcolare la perdita annuale del rischio operativo riconosce i casi in cui sarebbe sproporzionato per un ente calcolare tempestivamente la perdita annuale del rischio operativo: in tali casi, la bozza di RTS prevede una deroga temporanea all’obbligo di calcolare la perdita annuale per rischio operativo
- la bozza di RTS sugli adeguamenti della serie di dati sulle perdite di un ente in seguito all’inclusione di perdite derivanti da entità o attività fuse o acquisite, fornisce indicazioni sulla valuta e sulla tassonomia del rischio da utilizzare quando si incorporano le serie di dati sulle perdite delle entità o attività fuse.
Le bozze di RTS sono state elaborate da EBA sulla base dei seguenti articoli del Regolamento (UE) n. 575/2013 (Regolamento sui requisiti patrimoniali – CRR):
- l’art. 317, paragrafo 9, che incarica l’EBA di elaborare progetti di RTS per stabilire una tassonomia del rischio operativo conforme agli standard internazionali e una metodologia per classificare gli eventi di perdita inclusi nell’insieme dei dati sulle perdite sulla base di tale tassonomia del rischio operativo.
- l’art. 316, paragrafo 3, che incarica l’EBA di elaborare progetti di RTS per specificare le condizioni in cui sarebbe indebitamente oneroso per un ente calcolare la perdita annuale del rischio operativo.
- l’art. 321, paragrafo 2, che incarica l’EBA di elaborare un progetto di RTS per determinare gli aggiustamenti da apportare alla serie di dati sulle perdite di un ente, a seguito dell’inclusione di perdite derivanti da entità o attività fuse o acquisite.
La consultazione è aperta fino al 6 settembre 2024.