Pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE il Regolamento (UE) 2024/1618 del 6 giugno 2024, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del Regolamento (UE) n. 575/2013 e della Direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la segnalazione a fini di vigilanza e l’informativa al pubblico in materia di requisito minimo di fondi propri (MREL) e passività ammissibili (TLAC).
Il Regolamento (UE) n. 575/2013 impone alle entità intermedie di un gruppo soggetto a risoluzione, di dedurre dagli elementi di passività ammissibili gli strumenti di fondi propri e gli strumenti di passività ammissibili da esse detenuti, utilizzati per conformarsi al requisito di cui all’art. 92 ter del Regolamento (UE) n. 575/2013 («requisito di capacità totale interna di assorbimento delle perdite» o «TLAC interna») o al requisito di cui all’art. 45 septies della Direttiva 2014/59/UE («requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili interno» o «MREL interno»), se tali strumenti siano stati emessi da entità che non sono entità soggette a risoluzione e che appartengono allo stesso gruppo soggetto a risoluzione.
Tale obbligo di deduzione è stato inserito quindi nei modelli per l’informativa al pubblico in merito alle informazioni armonizzate sul MREL interno e sulla TLAC interna di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2021/763., nonché nelle informazioni armonizzate fornite alle autorità competenti e alle autorità di risoluzione
La Direttiva (UE) 2024/1174 e il Regolamento (UE) n. 806/2014, per quanto riguarda taluni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili, ha ulteriormente modificato l’obbligo di deduzione di cui al Regolamento (UE) n. 575/2013, specificando che le entità intermedie di un gruppo soggetto a risoluzione sono tenute a dedurre solo gli strumenti di fondi propri detenuti, emessi da entità soggette a liquidazione che appartengono allo stesso gruppo soggetto a risoluzione, e non sono entità soggette a risoluzione, a determinate condizioni relative alla rilevanza di tali strumenti detenuti.
Anche tali modifiche sono state incluse dunque nelle informazioni armonizzate fornite nei modelli per l’informativa al pubblico e nella segnalazione alle autorità competenti e alle autorità di risoluzione.
Le entità soggette ai requisiti di cui all’art. 92 bis o all’art. 92 ter del Regolamento (UE) n. /2013 («requisito TLAC») o al requisito di cui all’art. 45 della Direttiva 2014/59/UE («requisito MREL») possono, previa autorizzazione della rispettiva autorità di risoluzione, rimborsare, anche anticipatamente, ripagare o riacquistare strumenti di passività ammissibili conformemente all’art. 78 bis del Regolamento (UE) n. 575/2013.
Gli importi rientranti nell’ambito di tale autorizzazione riducono la capacità delle entità di soddisfare il requisito MREL o il requisito TLAC.
È pertanto stato specificato il modo in cui si dovrebbe tenere conto dell’impatto di tale autorizzazione nell’informativa al pubblico e nelle segnalazioni alle autorità competenti e alle autorità di risoluzione, modificando di conseguenza il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/763.
Il Regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che EBA ha presentato alla Commissione.