ESMA ha pubblicato diverse Q&A in materia di fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese (Regolamento ECSP), ovvero, in particolare:
- ESMA Q&A n. 2199: tutti i CSP (Crowdfunding Service Provider – fornitori di servizi di crowfunding) che facilitano la concessione di prestiti devono avere un quadro di gestione del rischio? Tale quadro deve essere basato su categorie di rischio per i prestiti offerti dal CSP?
Poiché l’art. 20, paragrafo 1, lettera b), dell’ECSPR prevede che tutti i CSP che agevolano la concessione di prestiti pubblichino annualmente una dichiarazione di risultato che indichi il tasso di inadempienza previsto ed effettivo di tutti i prestiti agevolati dal CSP per categoria di rischio e con riferimento alle categorie di rischio stabilite nel quadro di gestione del rischio, ESMA ritiene che il quadro di gestione del rischio di (tutti) i CSP basati sui prestiti debba valutare i rischi dei prestiti intermediati sulla loro piattaforma classificandoli in categorie di rischio che corrispondono ai rischi/probabilità di inadempienza di tali prestiti. Ciò consentirebbe ai CSP di valutare correttamente i rischi dei prestiti che offrono sulla loro piattaforma in conformità all’art. 4, paragrafo 2, dell’ECSPR e, allo stesso tempo, di conformarsi all’art. 20, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento e di fornire dichiarazioni accurate sul tasso di inadempimento effettivo e previsto di tali prestiti con riferimento alle stesse categorie di rischio utilizzate nel loro quadro di gestione del rischio.
- ESMA Q&A n. 2200: Come ci si deve comportare con un’eventuale eccedenza di rischio proprio della polizza assicurativa che i CSP sottoscrivono per rispettare le tutele prudenziali stabilite dall’art. 11 dell’ECSPR?
ESMA ritiene che, qualora la polizza assicurativa utilizzata da un CSP per soddisfare le garanzie prudenziali lasci scoperti alcuni rischi legati alla fornitura di servizi di crowdfunding, il CSP debba integrare la copertura di tali rischi utilizzando fondi propri, come richiesto dall’art. 11, paragrafo 2, lettera c), dell’ECSPR.
- ESMA Q&A n. 2201: Qual è l‘anzianità tra i fondi propri e la polizza assicurativa in caso di perdite per il CSP, le cui garanzie prudenziali sono una combinazione di fondi propri e polizza assicurativa?
L’ECSPR non fornisce alcuna indicazione specifica su come le perdite verificatesi debbano avere un impatto sulle tutele prudenziali di un CSP (ad esempio, se tali perdite debbano essere dedotte dai fondi propri in primo luogo e poi dalla polizza assicurativa o in modo diverso). ESMA osserva che tale impatto dipenderà spesso dai termini e dalle condizioni della polizza assicurativa sottoscritta dal CSP: pertanto, un CSP, le cui tutele prudenziali sono costituite da una combinazione di fondi propri e polizza assicurativa deve prestare particolare attenzione ai termini e alle condizioni della propria polizza assicurativa per garantire che, in caso di perdite verificatesi, la parte destinata a essere coperta dalla polizza assicurativa possa essere resa disponibile senza indebiti ritardi.
ESMA ricorda che, in caso di perdite, i CSP devono mettere in atto azioni per continuare a rispettare l’art. 11, paragrafo 1, dell’ECSPR, in base al quale i CSP devono, in ogni momento, disporre di salvaguardie prudenziali pari ad un importo che sia almeno il più alto tra i seguenti:
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- 25.000 euro
- un quarto delle spese generali fisse dell’anno precedente, riviste annualmente, che devono includere il costo del servizio dei prestiti per tre mesi quando il fornitore di servizi di crowdfunding facilita anche la concessione di prestiti.