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Commissioni ESMA: le modifiche in Gazzetta Ufficiale UE

18 Giugno 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 18 giugno 2024 i regolamenti delegati della Commissione che armonizzano alcuni aspetti relativi alle commissioni ESMA imposte ai repertori di dati sulle negoziazioni, sulle cartolarizzazioni ed a certi amministratori di indici di riferimento.

I regolamenti delegati si applicheranno a decorrere dall’1 gennaio 2025.

In particolare, sono stati pubblicati:

  • il Regolamento delegato (UE) 2024/1702 dell’11 marzo 2024 che modifica il Regolamento delegato (UE) n. 1003/2013 per quanto riguarda l’armonizzazione di alcuni aspetti delle commissioni imposte ai repertori di dati sulle negoziazioni dall’ESMA
  • il Regolamento delegato (UE) 2024/1703 dell’11 marzo 2024 che modifica il Regolamento delegato (UE) 2020/1732 per quanto riguarda l’armonizzazione di alcuni aspetti delle commissioni imposte ai repertori di dati sulle cartolarizzazioni dall’ESMA
  • il Regolamento delegato (UE) 2024/1704 dell’11 marzo 2024 che modifica il Regolamento delegato (UE) 2019/360 per quanto riguarda l’armonizzazione di alcuni aspetti delle commissioni imposte ai repertori di dati sulle negoziazioni dall’ESMA
  • il Regolamento delegato (UE) 2024/1705 dell’11 marzo 2024 che modifica il Regolamento delegato (UE) 2022/805 per quanto riguarda l’armonizzazione di alcuni aspetti delle commissioni addebitate a determinati amministratori di indici di riferimento dall’ESMA

Quanto ai repertori di dati sulle negoziazioni, viene stabilito che:

  • Per evitare una commissione di vigilanza eccessiva nell’anno di registrazione, un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato pagherà una commissione di vigilanza iniziale di importo proporzionale al periodo durante il quale, in quel primo anno, il repertorio di dati sulle negoziazioni è stato registrato
  • un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato a dicembre sarà essere esentato dall’obbligo di pagare una commissione annuale di vigilanza per l’anno in cui tale repertorio di dati sulle negoziazioni è stato registrato
  • le commissioni di registrazione e di riconoscimento dovrebbero in ogni caso essere pagate entro 30 giorni di calendario dalla data di emissione della fattura dell’ESMA.

Quanto ai repertori di dati sulle cartolarizzazioni, è specificato e stabilito che:

  • la commissione di registrazione e la commissione per l’estensione della registrazione coprono i costi sostenuti da ESMA per verificare se il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni interessato soddisfi tutte le condizioni per la registrazione o l’estensione della registrazione: quando un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni ritira la domanda che ha presentato, ESMA avrà sostenuto dei costi e non ha l’obbligo di rimborsare le commissioni relative alla registrazione o all’estensione della registrazione.
  • un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni registrato a dicembre sarà esentato dall’obbligo di pagare la commissione annuale di vigilanza per l’anno in cui tale repertorio di dati sulle cartolarizzazioni è stato registrato

Quanto alle commissioni addebitate a determinati amministratori di indici di riferimento, viene stabilito che:

  • le commissioni addebitate agli amministratori di indici di riferimento sono fissate a un livello tale da garantire la copertura integrale del costo dei servizi forniti da ESMA e impedire un disavanzo, evitando al tempo stesso l’accumulo di un avanzo importante
  • la commissione di vigilanza iniziale dovuta da un amministratore di indici di riferimento nell’anno di riconoscimento o di autorizzazione, a seconda dei casi, è proporzionata al periodo durante il quale, in quel primo anno, l’amministratore dell’indice di riferimento è stato riconosciuto o autorizzato
  • al fine di consentire a ESMA di disporre in tempo utile dei dati sul fatturato sottoposto a revisione contabile per la stima delle commissioni che le sono dovute dagli amministratori di indici di riferimento, l’anno di riferimento dei conti sottoposti a revisione contabile per la determinazione del fatturato applicabile sarà l’anno (n-2) rispetto all’anno per il quale ESMA impone commissioni all’amministratore di indici di riferimento.
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