Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il c.d. “AML Package”, ovvero il pacchetto di riforma della disciplina dell’antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo, composto dalla Direttiva (UE) 2024/1640 (VI Direttiva Antiriciclaggio), dal Regolamento (UE) 2024/1624 (Regolamento Antiriciclaggio) e dal Regolamento (UE) 2024/1620 (Regolamento AMLA).
Più nel dettaglio, l’AML package è composto:
- dalla VI Direttiva Antiriciclaggio, ovvero la Direttiva (UE) 2024/1640 del 31 maggio 2024 relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la Direttiva (UE) 2019/1937, e abroga la direttiva (UE) 2015/849
- dal Regolamento Antiriciclaggio, c.d. “single rulebook”, ovvero il Regolamento (UE) 2024/1624 del 31 maggio 2024, relativo alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo
- dal Regolamento (UE) 2024/1620 del 31 maggio 2024 che istituisce l’Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA) e che modifica i Regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010
Le novità dell’AML package (Regolamento e VI Direttiva Antiriciclaggio)
- il diritto per i portatori di un interesse legittimo (giornalisti, organizzazioni della società civile, autorità competenti e gli organi di vigilanza) di accesso immediato, non filtrato, diretto e gratuito alle informazioni sui titolari effettivi presenti nei registri nazionali
- ulteriori poteri alle Unità di Informazione Finanziaria (UIF)
- ulteriori misure di dovuta diligenza, controlli rafforzati sull’identità dei clienti e ulteriori obblighi di segnalazione per i soggetti obbligati
- la definizione di beni di valore elevato (di cui all’allegato VI al Regolamento Antiriciclaggio):
- Gioielli, articoli in oro o argento di valore superiore a 10.000 euro
- Orologi di valore superiore ai 10.000 euro
- Veicoli a motore di valore superiore ai 250.000 euro o equivalenti in valuta locale
- Aerei di valore superiore a 7,5 mln di euro o equivalenti in valuta locale
- Natanti di valore superiore a 7,5 mln di euro o equivalenti in valuta locale.
- l’estensione alle società di calcio professionistiche del controllo sull’identità dei clienti, del monitoraggio delle transazioni e delle segnalazioni delle transazioni sospette alle UIF
- ulteriori disposizioni di vigilanza per gli individui con un patrimonio totale di almeno 50.000.000 di euro, esclusa la residenza principale
- inserimento di un limite di 10.000 euro per i pagamenti in contanti nell’UE, tranne che tra privati, in un contesto non professionale
L’entrata in vigore Regolamento Antiriciclaggio e VI Direttiva
- La VI Direttiva Antiriciclaggio entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; gli Stati membri dovranno recepirla nel proprio ordinamento normativo entro il 10 luglio 2027, ad eccezione:
- degli artt. 11, 12,13 e 15 (ovvero le norme relative al registro sui titolari effettivi), che dovranno essere recepiti entro il 10 luglio 2026
- dell’art. 18 (ovvero al punto di accesso unico alle informazioni sui beni immobili), che dovrà essere recepito entro il 10 luglio 2029
- Il Regolamento Antiriciclaggio entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applicherà a decorrere dal 10 luglio 2027, ad eccezione per i soggetti obbligati di cui all’art. 3, punto 3), lettere n) e o) (agenti calcistici e società calcistiche professionistiche), ai quali si applicherà a decorrere dal 10 luglio 2029
- Il Regolamento istitutivo dell’Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA) entrerà in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applicherà a decorrere dal 01 luglio 2025.