Pubblicate in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento (UE) 2024/1623 (CRR III) che modifica il Regolamento sui requisiti patrimoniali e la Direttiva (UE) 2024/1619 (CRD VI), che modifica la Direttiva sui requisiti patrimoniali, relativamente ai nuovi standard emanati nell’ambito del framework di Basilea 3 (c.d. Basilea 3 plus).
In particolare, sono stati pubblicati:
- il Regolamento (UE) 2024/1623 (CRR III) del 31 maggio 2024 che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l’output floor.
- la Direttiva (UE) 2024/1619 (CRD VI) del 31 maggio 2024 che modifica la Direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance.
Le novità della CRD VI e del CRR III
La caratteristica principale della riforma è l’introduzione di una “soglia minima di rendimento” che limita il rischio di riduzioni eccessive dei requisiti patrimoniali delle banche e rende tali requisiti più comparabili.
L’output floor, in particolare, fissa un limite inferiore ai requisiti patrimoniali determinati in base ai modelli interni delle banche, pari al 72,5% dei requisiti patrimoniali, che si applicherebbero se si utilizzassero misure standardizzate.
Inoltre, nell’ambito degli interventi volti al rafforzamento dell’armonizzazione dei poteri e degli strumenti di vigilanza, viene introdotto, nella CRD, l’art. 21 quater, recante l’“obbligo di stabilire una succursale per la prestazione di servizi bancari da parte di imprese di Paesi terzi”.
La norma introduce dunque l’obbligo per gli Stati Membri di imporre alle società con sede in Paesi Terzi lo stabilimento di una succursale e di richiedere un’autorizzazione all’autorità di vigilanza dello Stato Membro ospitante.
Viene inoltre stabilito un regime prudenziale transitorio per le cripto attività e vengono introdotte delle modifiche per migliorare la gestione dei rischi ambientali, sociali e di governance (ESG) da parte delle banche.
L’entrata in vigore della CRD VI e del CRR III
Gli Stati membri avranno 18 mesi di tempo per recepire la Direttiva CRD VI nella propria legislazione nazionale.
Il Regolamento CRR III entrerà in vigore invece il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e si applicherà a partire dal 1° gennaio 2025, ad eccezione di alcuni punti dell’art. 1, dettagliati nell’art. 2, che si applicheranno a decorrere dal 9 luglio 2024 (ovvero dalla sua entrata in vigore).