Con la sentenza n. 16285/2024, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla responsabilità di una SGR (società di gestione del risparmio) amministratrice di un fondo immobiliare, per il mancato pagamento dell’IVA, stabilendo che, dopo l’avvenuta estinzione di un fondo d’investimento, la SGR non risponde del debito IVA gravante sul fondo amministrato.
Questo il principio di diritto espresso: “In caso di estinzione di un fondo comune di investimento, non è configurabile una diretta responsabilità̀ della società di gestione del risparmio che ha amministrato detto fondo con riferimento al mancato pagamento dell’IVA, salvo che AE non faccia valere un autonomo titolo di responsabilità.
Ne consegue che la SGR non risponde con il proprio patrimonio, in via sussidiaria o solidale, degli eventuali debiti IVA gravanti sul fondo comune estinto dalla stessa amministrato”.
Nel caso esaminato, l’Agenzia delle Entrate aveva notificato ad una SGR un avviso di accertamento IVA, in ragione della realizzazione – da parte di un fondo d’investimento immobiliare da essa istituito e gestito – di operazioni inesistenti.
Ancorché il fondo fosse stato, nel frattempo, estinto, secondo l’A.F. l’obbligazione di pagamento dell’IVA a carico della SGR scaturiva dall’art. 8 del D.L. 351/2001, secondo cui “La società di gestione è soggetto passivo ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle operazioni dei fondi immobiliari da essa istituiti”.
La SGR impugnava l’avviso di accertamento, denunciando la violazione del principio di capacità contributiva, posto che, nel caso in cui fosse stata ritenuta responsabile del debito IVA gravante sul fondo, si sarebbe del tutto vanificata l’autonomia tra il patrimonio della SGR e quello del fondo.
I giudici di primo grado accoglievano il ricorso, con sentenza confermata in grado d’appello.
La Suprema Corte, muovendo dai principi espressi da Cass. n. 16605/2010, ha rigettato il ricorso dell’Agenzia.
In particolare, secondo il Collegio, non c’è dubbio che, ai fini IVA, la soggettività tributaria spetti alla SGR e che solo ad essa possano essere rivolti gli accertamenti tributari relativi alle attività del fondo.
Tuttavia, detta soggettività ha natura “meramente formale”, in quanto si risolve nella realizzazione degli adempimenti dichiarativi e di versamento, mentre per i relativi debiti la SGR risponde, in ragione dell’autonomia patrimoniale del fondo, solo nei limiti di detto patrimonio.
Ne discende che l’estinzione del fondo, facendo venir meno il patrimonio separato, fa sì che la SGR possa opporre all’A.F. la cessazione del rapporto gestorio, con conseguente impossibilità per l’Erario di soddisfarsi sul patrimonio della SGR (beninteso salva la eventuale contestazione di un diverso e autonomo titolo di responsabilità).
Sotto altro profilo, non rileva che ai fini dell’IMU la SGR sia stata considerata soggetto passivo anche sotto il profilo del debito dell’imposta (Cass. n. 7116/2023), posto che il presupposto dell’IMU scatta con il possesso degli immobili, i quali, ancorché acquistati nell’alveo delle attività del fondo immobiliare, sono pur sempre intestati alla SGR (in quanto essa sola è dotata di personalità giuridica).