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Giurisprudenza

La deducibilità fiscale del compenso agli amministratori in assenza di delibera

21 Giugno 2024

Elisabetta Trecani

Cassazione Civile, Sez. Trib., 25 marzo 2024, n. 8005 – Pres. Federici, Rel. Salemme

Di cosa si parla in questo articolo

Lo scorso 25 marzo 2024 con sentenza n. 8005 la Sezione Tributaria della Cassazione Civile si è nuovamente pronunciata in merito alla deducibilità fiscale del compenso spettante agli amministratori della società in caso di assenza di specifica delibera assembleare in ordine alla determinazione della suddetta posta.

Secondo la Cassazione Civile, la disciplina sul funzionamento delle società di capitali, dettata al fine di regolare l’attività economica nell’interesse pubblico, che contiene una previsione ad hoc per la delibera di approvazione del bilancio ed una distinta per la delibera di determinazione del compenso degli amministratori ha natura “imperativa ed inderogabile”

Conseguentemente – ha continuato il Tribunale di legittimità – la deducibilità del compenso previsto a favore degli amministratori di società di capitali deve necessariamente risultare da una specifica quantificazione contenuta (i) nello statuto della società ovvero (ii) in una esplicita delibera assembleare, la quale “non può considerarsi implicita nella delibera di approvazione del bilancio contenente la posta relativa al compenso, salvo che l’assemblea, essendo totalitaria, convocata solo per l’approvazione del bilancio, essendo totalitaria, non abbia anche discusso ed approvato espressamente la proposta di determinazione dello stesso.

Alla luce delle suddette considerazioni la Cassazione ha pertanto confermato il filone giurisprudenziale già delineatosi in precedenza e affermato, in particolare, dalla sentenza n. 24471 del 9 agosto 2022 e dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 21933 del 29 agosto 2008, ribandendo il principio di diritto secondo cui “il difetto di specifica delibera dell’assemblea in ordine alla determinazione del compenso degli amministratori può essere effettivamente sanato in sede di delibera di approvazione del bilancio, ma solo se detta delibera abbia espressamente approvato la relativa voce, non essendo sufficiente la semplice approvazione del bilancio contenente detta voce.”

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