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Giurisprudenza

Addizionale sugli emolumenti variabili a dirigenti e collaboratori del settore finanziario

16 Febbraio 2021

Stefano Bego, Avvocato presso Studio Legale Tributario EY

Cassazione Civile, Sez. V, 19 ottobre 2020, n. 22692 – Pres. Locatelli, Rel. Gilotta

Il caso in esame attiene alla corretta individuazione dei soggetti appartenenti al “settore finanziario”, i cui dirigenti e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa devono essere assoggettati ad una aliquota addizionale, come introdotta nel nostro ordinamento dall’art. 33 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, pari al 10%, in relazione ai compensi in forma di bonus o stock options eccedenti il triplo della parte fissa della retribuzione.

Venendo ai fatti di causa, la società contribuente impugnava il silenzio rifiuto dell’Amministrazione finanziaria sull’istanza di rimborso presentata in qualità di sostituto d’imposta e avente ad oggetto la restituzione delle ritenute applicate ai propri dirigenti, in relazione alla sopra descritta aliquota addizionale del 10%, non ritendo integrato il presupposto soggettivo del prelievo.

Riteneva infatti la Società di appartenere al novero delle holding industriali, e che, per l’effetto, i propri dirigenti non operassero nel settore finanziario.

All’esito positivo del primo grado di giudizio, seguiva, in favore della contribuente, la conferma della bontà delle proprie ragioni anche in secondo grado da parte della Commissione Tributaria Regionale competente.

Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle Entrate presentava ricorso per Cassazione, adducendo quale unico motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 33 del d.l. 78/2010, avendo la CTR escluso l’applicabilità della disposizione in esame sulla base dell’errato presupposto che la contribuente fosse una holding industriale e avendo il giudice di appello compreso nella locuzione “settore finanziario” unicamente quei soggetti che, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs n. 385/1993 (Testo Unico Bancario), svolgano attività nei confronti del pubblico.

La menzionata violazione non è stata ravvisata dal Collegio di Legittimità adito che, con la pronuncia in commento, rigettava il ricorso presentato dall’Ufficio sulla base delle motivazioni che seguono.

Al fine di un corretto inquadramento della questione e, di conseguenza, della portata applicativa della disciplina da un punto di vista soggettivo, sovvengono il contesto da cui è emersa la decisione di tassare in via supplementare gli emolumenti conseguiti da figure dirigenziali e la finalità della disposizione in commento, come richiamata dalla stessa Corte.

La decisione di introdurre una addizionale del 10% ha costituito il seguito delle decisioni assunte in sede di G20 e fatte proprie dal Parlamento Europeo con risoluzione del 24 aprile del 2009, nella prospettiva di evitare effetti potenzialmente distorsivi di particolari forme di remunerazioni quali bonus e stock options, corrisposte ai dipendenti con qualifiche dirigenziali nel settore finanziario, remunerazioni che possono condurre ad irresponsabilità da parte di questi ultimi ed alterazioni di concorrenza.

La stessa Corte Costituzionale, chiamata ad esprimersi sulla presunta incostituzionalità di tale disciplina rispetto agli art. 3 e 53 delle Costituzione, con la pronuncia n. 201 del 2014 ha avuto modo di chiarirne portata e scopo, affermando che detto intervento normativo è finalizzato a disincentivare forme di remunerazione variabili, legate a logiche di carattere speculativo, potenzialmente in grado di pregiudicare la stabilità finanziaria del sistema.

Stanti tali presupposti, l’interpretazione restrittiva da parte della Commission Tributaria Regionale circa la portata soggettiva della norma, da intendersi come relativa esclusivamente a quei soggetti che svolgono attività finanziaria “rivolta al pubblico” ai sensi del Teso Unico Bancario, pare a giudizio del Collegio conforme alla ratio legis.

Inconferenti sono apparse alla Corte le argomentazioni dell’Ufficio, anzitutto in relazione al fatto che la disposizione in analisi, non individuando analiticamente i soggetti destinatari ma unicamente il settore, permetterebbe di includere in esso anche le holding industriali, quale quella del caso di specie, in quanto in grado di incidere tramite partecipazioni sui mercati finanziari (disponeva infatti la contribuente di una partecipazione totalitaria in una Società esercente attività di leasing).

A giudizio della Corte occorre stabilire se e quando un’attività finanziaria svolta all’interno di un gruppo valga da sola a collocare la holding nel “settore finanziario”; il mero possesso di una partecipazione in una controllata esercente attività finanziaria non determina conseguenze giuridiche in capo alla controllante tali da mutarne l’attività complessivamente svolta.

Né, come sostenuto dall’Amministrazione finanziaria, rilevante poteva giudicarsi il richiamo del Testo Unico Bancario ai CONFIDI, quali soggetti operanti nel settore finanziario in prevalenza a beneficio delle proprie consorziate o soci.

Detti soggetti, infatti, proprio per la peculiarità dell’attività svolta ed i soggetti destinatari, erano stati tenuti distinti dagli intermediari finanziari, mediante iscrizione in apposita e separata sezione speciale degli elenchi ministeriali, non abilitante all’esercizio dell’attività di intermediazione finanziaria.

 

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