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Distribuzione assicurativa: le modifiche ai provvedimenti IVASS

5 Luglio 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Notizia originaria del 24 giugno 2024, modificata nelle parti in corsivo e sottolineato – IVASS, con provvedimento n. 147 del 20 giugno 2024, ha modificato e integrato i propri Regolamenti n. 40 e 41 del 2 agosto 2018, recanti rispettivamente disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa, e in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi.

Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 4 luglio 2024, n. 155.

In considerazione delle criticità riscontrate da IVASS in esito alle verifiche condotte sull’applicazione della regolamentazione, ha ritenuto di elaborare le nuove disposizioni con l’obiettivo di rafforzare l’efficacia dell’informativa resa al contraente, operando gli interventi di semplificazione e di razionalizzazione, con l’auspicio di innalzarne la tutela in tutte le fasi del rapporto con il distributore: tale tutela, secondo IVASS, non può che realizzarsi in presenza di documenti chiari ed esaurienti, non fuorvianti e non ridondanti, sintetici ma completi.

Infatti, ricorda l’Autorità, in base al principio di cui all’art. 166 del Codice delle assicurazioni private (CAP), il contratto e ogni altro documento consegnato al contraente vanno redatti in modo chiaro ed esauriente.

In particolare, l’informativa precontrattuale sul prodotto e sul distributore devono essere compilate con un linguaggio e uno stile chiaro e sintetico, assicurando la completezza delle informazioni essenziali.

Il contraente deve avere una conoscenza piena delle caratteristiche del prodotto: a tal fine, secondo IVASS, è di fondamentale importanza che vi sia un totale raccordo tra le informazioni presenti nella documentazione precontrattuale e le informazioni indicate nelle condizioni generali di contratto, con particolare riguardo alle clausole che indicano decadenze, nullità, limitazione delle garanzie, costi.

Gli interventi proposti consentono quindi di ridurre gli oneri organizzativi a carico dei distributori, nei casi in cui gli obblighi informativi richiesti dall’attuale regolamentazione non si siano rivelati efficaci per rafforzare la tutela dei contraenti.

Gli interventi – che vengono sintetizzati qui a seguire – tengono altresì conto della necessità di assicurare l’adeguato coordinamento e la coerenza con l’evoluzione normativa, di matrice europea e nazionale, in materia di finanza sostenibile.

Informativa sul distributore

Il Provvedimento, relativamente all’informativa al cliente in sede di distribuzione assicurativa, in sintesi, è volto a:

  • limitare il numero dei documenti informativi prevedendo un Modulo unico precontrattuale (MUP) differenziato per tipologia di prodotto (IBIP e non IBIP) che include le informazioni ora contenute negli Allegati 3, 4 e 4-bis, di cui si dispone l’abrogazione
  • abrogare l’Allegato 4-ter, che reca indicazioni degli obblighi di comportamento del distributore
  • abrogare gli obblighi di pubblicazione sul sito internet/affissione nei locali del distributore degli Allegati 3 e 4-ter (v. art. 56, comma 2, lett. b, anch’esso abrogato)
  • consentire all’impresa, che opera come distributore, di adempiere agli obblighi previsti dal CAP relativamente agli strumenti di tutela del contraente, mediante la consegna dei DIP aggiuntivi: è stata pertanto inserita una apposita clausola di raccordo nel testo regolamentare (v. comma 8-bis dell’art. 41)
  • consentire la somministrazione dell’informativa relativa ai rapporti d’affari di cui all’art. 120-ter, comma 1, lett. e), del CAP, tramite la pubblicazione sul sito internet, ove esistente, oppure l’affissione nei locali.

Modifica pertanto le modalità con cui essa viene somministrata al cliente, operando una serie di interventi sul Regolamento n. 40/2018, volti in particolare all’abrogazione e sostituzione della seguente modulistica:

  • Allegato 3 (Informativa sul distributore): riporta le informazioni di natura “statica” riguardanti l’anagrafica e la presentazione dei reclami; ne è prevista la consegna o la trasmissione, in caso di vendita a distanza al contraente, prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, della conclusione di un contratto di assicurazione e, nei casi di rinnovo o stipula di un nuovo contratto, solo se i dati acclusi divergono; il documento deve essere reso disponibile presso i locali del distributore oppure pubblicato sul sito internet utilizzato per la promozione e il collocamento dei prodotti assicurativi e aggiornato con cadenza almeno trimestrale;
  • Allegato 4 (Informazioni sulla distribuzione assicurativa del prodotto non-IBIP): concerne le informazioni di natura “dinamica” (se il prodotto viene distribuito in regime di consulenza), che variano rispetto in base al singolo prodotto assicurativo; ne è prevista la consegna prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, della conclusione di ciascun contratto;
  • Allegato 4-bis (Informazioni sulla distribuzione del prodotto d’investimento assicurativo): contiene le stesse informazioni dell’Allegato 4 e le informazioni peculiari alla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi4 (ad es. incentivi, vendita con o senza consulenza);
  • Allegato 4-ter (Elenco delle regole di comportamento del distributore): il documento riporta gli obblighi cui è soggetto il distributore e deve essere reso disponibile per il pubblico nei locali dei distributori, oppure pubblicato sul sito; in caso di offerta fuori sede e nel caso di distribuzione mediante tecniche di comunicazione a distanza, il documento viene altresì consegnato o trasmesso al contraente.

Informativa sul prodotto

Le informazioni da fornire sul prodotto, in sede di distribuzione assicurativa, devono essere rese attraverso i seguenti documenti, differenziati in funzione del prodotto offerto:

  • il documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni o Insurance Product Information Document/IPID);
  • il documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita;
  • il documento informativo per i prodotti di investimento assicurativi (Insurance based investment product/IBIP), redatto secondo il format europeo standardizzato “KID”;
  • i documenti informativi precontrattuali aggiuntivi, che contengono le informazioni “integrative e complementari” rispetto a quelle contenute nei DIP o nel KID, necessarie affinché il cliente possa pervenire a una decisione informata, tenendo conto della complessità e delle caratteristiche del prodotto, del tipo del cliente e delle caratteristiche dell’impresa di assicurazione.

Il Provvedimento opera una revisione dei contenuti dei DIP aggiuntivi, ridefinendo il perimetro delle informazioni “integrative” da includervi in sede di distribuzione assicurativa, rispetto a quelle contenute nei DIP “base” (DIP Vita, KID, DIP Danni):

  • elimina gli elementi ridondanti, perché già contenuti nel KID/DIP vita/DIP danni, oppure collegati alla fase di attuazione del contratto (ad es. come denunciare il sinistro) e comunque agevolmente reperibili nelle relative condizioni generali di contratto; i nuovi schemi proposti focalizzano quindi l’informativa sui seguenti aspetti:
    • costi
    • esclusioni e limitazioni
    • cliente target
    • regime fiscale
    • informazioni obbligatorie ai sensi dell’art. 185 CAP (solvibilità, reclami, legge applicabile)
  • introdurre un limite di pagine per la stesura dei DIP aggiuntivi, che viene indicato in tre pagine di formato A4, che possono aumentare fino a quattro, in via eccezionale e per motivate circostanze;
  • per gli IBIP, uniformare la nomenclatura dei DIP aggiuntivi a quella dei KID per agevolarne la lettura integrata con il KID e la comparabilità con altri prodotti percepiti come similari e renderne immediatamente evidenti le caratteristiche assicurative che li connotano.

Finanza sostenibile e distribuzione assicurativa

Il Provvedimento completa l’intervento di adeguamento di entrambi i regolamenti alla normativa europea in materia di finanza sostenibile delle disposizioni regolamentari IVASS per:

  • tenere conto delle novità apportate dai Regulatory technical standards (RTS), adottati con Regolamento delegato (UE) n. 2022/1288, in vigore dal 1° gennaio 2023 e integrati dal successivo Regolamento delegato (UE) 2023/36316;
  • completare l’allineamento con l’informativa del distributore (Regolamento n. 40/2018) e realizzare quello con l’informativa del produttore (Regolamento n. 41/2018).
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