L’Ispettorato del Lavoro, con nota n. 1091 del 18 giugno 2024, ha fornito delle precisazioni e indicazioni operative sulla corretta applicazione delle disposizioni previste dall’art. 29, comma 4, del D.L. n. 19/2024 (Decreto PNRR), convertito in L. 56/2024, che modificano il regime sanzionatorio per somministrazione, appalto e distacco illecito.
In particolare, il citato art. 29/4, ha ripristinato il rilievo penale delle fattispecie sanzionate dall’art. 18 del D. Lgs. n. 276/2003, introducendo la pena dell’arresto o dell’ammenda.
Per determinare correttamente l’importo delle ammende, bisognerà dunque tenere in considerazione quanto disposto dall’art. 1, comma 445, lett. d), n. 1, L. n. 145/2018, disposizione modificata solo in parte dal D.L. n. 19/24, con l’aumento dal 20% al 30% degli importi della maxi sanzione per lavoro nero.
Tale maggiorazione si applicherà anche ai nuovi importi delle ammende previste dal D.L. n. 19/24.
Pertanto, visto che, a eccezione dell’ipotesi di attività di intermediazione non autorizzata a scopo di lucro posta in essere da soggetti non autorizzati, la pena dell’arresto è alternativa a quella dell’ammenda, il personale ispettivo dovrà procedere ad adottare preliminarmente la prescrizione obbligatoria secondo il D. Lgs. n. 758/1994.
La quantificazione finale della sanzione dovrà tenere conto anche di quanto stabilito dal nuovo comma 5-quinquies dell’art. 18, così come riscritto in sede di conversione dalla L. n. 56/24, in base al quale l’importo delle pene pecuniarie non può essere inferiore a 5.000 euro né superiore a 50.000 euro.
Tali soglie andranno applicate ai reati di somministrazione non autorizzata e fraudolenta, nonché all’appalto e al distacco illecito, per i quali sono previste pene pecuniarie proporzionali per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.
L’Ispettorato precisa, quindi, che, se, in ragione del numero di giornate di illecita somministrazione, l’importo da irrogare in concreto risulti inferiore ai 5.000 euro, andrà applicata tale soglia, che dovrà essere ridotta ad un quarto e sarà pari ad euro 1.250.
Quanto alla recidiva, nella nota si precisa che il D.L. n. 19/2024 ha introdotto, all’art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003, un nuovo comma 5-quater, che aumenta gli importi delle sanzioni del 20% nei casi in cui il datore di lavoro abbia già ricevuto sanzioni penali per gli stessi illeciti nei tre anni precedenti.
L’Ispettorato conclude ricordando altresì che le aggravanti per sfruttamento dei minori, non modificate dal D.L. n. 19/24, prevedono la pena dell’arresto fino a diciotto mesi e l’ammenda aumentata fino al sestuplo.