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Giurisprudenza

Sulla qualificazione degli “intermediari” ai fini della revocatoria fallimentare

25 Giugno 2024

Antonio Di Ciommo , Dottorando di Ricerca, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Cassazione civile, Sez. I, Ord. 22 aprile 2024, n. 10719 – Pres.: Ferro, Rel.: Dongiacomo

Di cosa si parla in questo articolo

Con l’ordinanza n. 10719 del 22 aprile 2024, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla qualificazione degli “intermediari” ai fini dell’azione revocatoria fallimentare.

In particolare, ha preliminarmente stabilito che l’art. 70, comma 1, L. Fall. (nel testo in vigore ratione temporis) non trova applicazione nel caso in cui, “a fronte di preesistenti debiti del solvens nei confronti dell’accipiens, è risultato, in fatto, che i versamenti abbiano avuto […] funzione solutoria avendo, in effetti, estinto i debiti che la società poi fallita aveva direttamente assunto nei confronti dell’accipiens”.

La Corte ha quindi stabilito che, ai fini dell’art. 70, comma 1, L. Fall., “i pagamenti eseguiti dal solvens tramite intermediario, quindi, sono soltanto quelli eseguiti dall’intermediario in favore del terzo utilizzando la provvista precostituita dall’ordinante: non anche i pagamenti ricevuti dall’intermediario a titolo di rimborso dell’anticipazione effettuata in favore dell’ordinante per l’esecuzione di un suo mandato di pagamento verso un terzo beneficiario.

In tale ipotesi, invero, la funzione d’intermediazione nel pagamento è assorbita, almeno in linea di principio, da una funzione creditizia: l’esecuzione del pagamento da parte di un intermediario in favore del beneficiario in mancanza della provvista precostituita dall’ordinante comporta, infatti, la messa a disposizione in favore di quest’ultimo dei mezzi con i quali disporre e consentire l’esecuzione del mandato di pagamento sicché la successiva estinzione dell’anticipazione effettuata dal terzo […] intermediario non è sottratta all’azione revocatoria fallimentare ove […] il rimborso dell’anticipazione (e il pagamento del compenso per l’attività svolta) sia stato eseguito in periodo sospetto e l’accipiens era in quel momento a conoscenza dello stato d’insolvenza in cui versava il solvens”.

In particolare, un «raccomandatario marittimo» (ossia una impresa che svolge le attività di cui agli artt. 287-291 cod. nav. e alla L. n. 135/1977) ha impugnato la sentenza con cui la Corte d’Appello di Venezia, confermando l’accoglimento dell’azione revocatoria ai sensi dell’art. 67, comma 2, L. Fall., ha disposto la revoca dei pagamenti compiuti dall’impresa fallita per i servizi di “raccomandazione marittima” a questa precedentemente prestati.

Nel proporre le proprie censure, la società ricorrente evidenziava che: (i) l’attività del raccomandatario marittimo è una attività di sostanziale intermediazione prestata a un vettore o armatore mandante; (ii) fatto salvo il pagamento del proprio compenso, i pagamenti effettuati dalla società fallita sono essenzialmente il rimborso delle anticipazioni effettuate per conto di quest’ultima; e (iii) pur non avendo esercitato la rappresentanza della fallita, avrebbe comunque agito come «intermediario specializzato» ai sensi dell’art. 70, comma 1, L. Fall., difettando perciò della necessaria legittimazione passiva nei confronti della società fallita ai fini della revocatoria.

La Corte, tuttavia, ritenuta la non applicabilità della nozione di «intermediario specializzato» ex art. 71 L. Fall. al caso di specie, ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza impugnata.

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