Pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE del 25 giugno 2024 il Regolamento delegato (UE) 2024/1780 del 13 marzo 2024 che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni alle quali gli enti sono autorizzati a calcolare il KIRB in relazione alle esposizioni sottostanti cartolarizzazioni.
A norma dell’art. 258, paragrafo 1, del CRR in combinato disposto con l’art. 143, paragrafo 1, gli enti possono calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, in relazione a una posizione verso la cartolarizzazione, utilizzando il metodo basato sui rating interni (c.d. SECIRBA).
L’autorizzazione preventiva a utilizzare il metodo basato sui rating interni (metodo IRB), comprese le stime interne della perdita in caso di default (LGD) e dei fattori di conversione, è richiesta per ciascuna classe di esposizioni, per ciascun sistema di rating utilizzato e per ciascun metodo applicato per stimare le LGD e i fattori di conversione.
A norma dell’art. 258, gli enti devono applicare il SEC-IRBA se sono in grado di calcolare il “KIRB” conformemente all’art. 255, paragrafi da 2 a 5, del medesimo regolamento: a tal fine, le esposizioni al dettaglio devono essere trattate come crediti al dettaglio acquistati e le esposizioni verso imprese come crediti verso imprese acquistati.
Data la particolare natura della struttura delle cartolarizzazioni e delle esposizioni sottostanti, è stato ritenuto necessario adottare norme tecniche di regolamentazione che specifichino ulteriormente le condizioni alle quali gli enti possono calcolare il KIRB per i portafogli di esposizioni cartolarizzate.
Le disposizioni di cui alla parte tre, titolo II, capo 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013 devono pertanto essere adattate nella misura necessaria alla determinazione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle esposizioni cartolarizzate: l’applicazione di alcune altre disposizioni tra quelle relative al metodo IRB nel contesto della cartolarizzazione non è tuttavia appropriata, o perché tali norme non sono pertinenti, in quanto non conducono a risultati prudenti, o perché sarebbero troppo onerose per gli enti nel contesto della cartolarizzazione.
Pertanto, in tutti questi casi, sono state stabilite norme alternative adeguate nel contesto della cartolarizzazione.