L’Ispettorato del Lavoro, con la nota n. 1133/2024, torna sulla decorrenza del sistema sanzionatorio in materia di esercizio non autorizzato di somministrazione, appalto e distacco illecito, alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 29, comma 4, del D.L. 2 marzo 2024 n. 19 (c.d. DL PNRR-quater).
Dopo i chiarimenti della nota n. 1091/2024, avente ad oggetto i corretti criteri di calcolo delle sanzioni penali e il funzionamento del meccanismo della recidiva, l’Ispettorato fornisce quindi ulteriori precisazioni in merito al regime intertemporale di applicazione delle nuove sanzioni relative a somministrazione, appalto e distacco illecito.
Poiché, infatti, le nuove sanzioni penali trovano applicazione per le condotte poste in essere a partire dal 2 marzo 2024 (ovvero la data dell’entrata in vigore del DL 19/2024), per le condotte iniziate ed esaurite prima di tale data continuerà ad applicarsi il precedente regime sanzionatorio amministrativo, depenalizzato ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. n. 8/2016.
Invece, per i reati considerati permanenti dalla dottrina e giurisprudenza maggioritaria, le cui condotte sanzionate sono caratterizzate da un intento elusivo di norme contrattuali o imperative, che trova ragion d’essere proprio nella continuità dell’azione anti-giuridica (vd. la richiamata Circolare n. 3/2019), è la cessazione della condotta ad assumere rilevanza, sia ai fini dell’individuazione della norma applicabile, sia ai fini della decorrenza del termine di prescrizione.
Ci si riferisce, in particolare:
- ai reati di somministrazione non autorizzata (art. 18, comma 1, primo periodo, e comma 2)
- alla somministrazione fraudolenta (art. 18, comma 5-ter)
- alle ipotesi di appalto e distacco privi dei requisiti di legge (art. 18, comma 5-bis)
Pertanto, le condotte iniziate prima del 2 marzo 2024, ma proseguite oltre tale data, saranno soggette alle nuove sanzioni penali.
Infine, per la corretta determinazione degli importi sanzionatori, parametrati al numero di giornate di impiego irregolare e al numero di lavoratori coinvolti, bisognerà considerare altresì i periodi antecedenti al 2 marzo 2024, in quanto tali periodi costituiscono elemento di valutazione della gravità dell’illecito, alla luce appunto della richiamata natura di reato permanente degli illeciti penali sopra richiamati.