Con Decisione n. 6070 del 21 maggio 2024 il Collegio di coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) si è pronunciato sulla competenza dell’Arbitro a decidere su ricorsi presentati da ricorrenti vittime di furti d’identità.
La controversia muove dalla richiesta di risarcimento dei danni patiti dal ricorrente sul presupposto che, mediante il furto della sua identità, ignoti hanno aperto un conto corrente online a suo nome sul quale hanno poi accreditato somme provenienti da reato.
L’apertura di tale conto non era stata impedita a fronte della mancata osservanza, da parte dell’intermediario, delle misure di adeguata verifica a distanza della clientela previste dal d.lgs. n. 231/2007.
Su tale conto online a nome del ricorrente erano stati fatti confluire i proventi di attività fraudolente, che avevano portato al successivo coinvolgimento del ricorrente in un procedimento penale per truffa.
La questione cui il Collegio di Coordinamento è stato chiamato ad esprimersi riguarda la possibilità di qualificare il ricorrente quale “cliente” dell’intermediario, posto che tra le parti non solo non è mai stato concluso un contratto, ma neppure vi è stato alcun rapporto, neanche di fatto, sí che la pretesa avanzata dal ricorrente è fondata sulla negazione di qualsiasi relazione con l’intermediario.
Nel rispondere positivamente a tale quesito, il Collegio di Coordinamento ha affermato il principio per cui integra una “controversia con la clientela” ai sensi dell’art. 128-bis t.u.b. – e, quindi, rientra nella competenza dell’Arbitro Bancario Finanziario – l’ipotesi nella quale la parte ricorrente chieda il risarcimento dei danni subiti per effetto di una truffa che abbia comportato l’apertura a suo nome di un conto corrente fittizio mediante furto di identità.