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Amministrazione straordinaria: il contributo per le PMI fornitrici in GU

1 Luglio 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2024 il decreto MIMIT del 3 maggio 2024 sulle modalità di concessione del contributo in conto interessi per le microimprese e PMI fornitrici di imprese di carattere strategico ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria.

Ai fini della richiesta del contributo in conto interessi di cui al presente decreto, le PMI ammissibili devono:

  • compilare, in sede di richiesta della garanzia del Fondo, l’apposita sezione del modulo della domanda di agevolazione del Fondo
  • indicare l’IBAN relativo al conto corrente, intestato all’impresa medesima, su cui si richiede l’accreditamento dell’agevolazione.

Possono beneficiare del contributo le operazioni finanziarie, concesse alle PMI ammissibili, ammesse alla garanzia del Fondo ai sensi dell’art. 2-bis del D.L. 4/2024 recante “Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico”.

L’importo del contributo è pari al valore complessivo della differenza tra:

  • gli interessi calcolati, per l’intera durata dell’operazione finanziaria garantita, al tasso contrattuale
  • gli interessi determinati applicando alla medesima operazione un tasso di interesse pari al 50% del tasso contrattuale.

Alla richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo, presentata dal soggetto richiedente, devono allegarsi:

  • la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui i dichiaranti attestano l’importo dei crediti vantati nei confronti dell’impresa committente, sottoposta alle procedure concorsuali
  • la dichiarazione resa dal soggetto finanziatore, attestante che il tasso di interesse applicato all’operazione finanziaria oggetto della richiesta di garanzia (e di contributo) non è superiore al tasso di interesse medio praticato, nell’ultimo anno, su operazioni finanziarie aventi finalità e forma tecnica analoghe, concesse alla stessa impresa; in assenza di tale riferimento, a imprese con caratteristiche e profilo di rischio simili.
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